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LIBRO SECONDO Del processo di cognizione TITOLO I Del procedimento davanti al tribunale CAPO II Dell'istruzione della causa SEZIONE III Dell'istruzione probatoria PARAGRAFO 7 Del giuramento |
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Artt. 228 - 232 |
Artt. 244 - 257-bis |
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Art. 233 Deferimento del giuramento decisorio
I. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. II. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico. |
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Art. 234 Riferimento
I. Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile. |
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Art. 235 Irrevocabilità
I. La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo. |
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Art. 236 Caso di revocabilità
I. Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo. |
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Art. 237 Risoluzione delle contestazioni I. Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. II. L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte. |
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Art. 238 Prestazione
I. Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (1). II. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: « consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (2). |
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(1) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole «religiosa e». (2) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini». |
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Art. 239 Mancata prestazione
I. La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito. II. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232, secondo comma. |
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Art. 240 Deferimento del giuramento suppletorio
I. Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio. |
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Art. 241 Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione
I. Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia. |
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Art. 242 Divieto di riferire il giuramento suppletorio
I. Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra. |
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Art. 243 Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
I. Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio. |
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Artt. 228 - 232 |
Artt. 244 - 257-bis |
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