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Codice di Procedura Civile

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LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO II

Dell'istruzione della causa

SEZIONE III

Dell'istruzione probatoria

PARAGRAFO 8

Della prova per testimoni

 

 

 

 

Artt. 233 - 243

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 258 - 262



 

 

 

Art. 244

Modo di deduzione

 

I. La prova per testimoni  deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare  e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

 

 

 

 

 

Art. 245

Ordinanza di ammissione

Massime

I. Con l'ordinanza che ammette la prova  il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

II. La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

 

 

 

 

 

Art. 246

Incapacità a testimoniare

 

I. Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

 

 

Art. 247

 Divieto di testimoniare (1)

 

I. Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta  e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale  o relative a rapporti di famiglia.

_______________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

Art. 248

 Audizione dei minori degli anni quattordici (1)

 

I. I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

_______________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

Art. 249

Facoltà d'astensione

 

I. Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.

Art. 250

Intimazione ai testimoni

 

I. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

II. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

III. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

IV. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Art. 250

Intimazione ai testimoni

 

I. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

II. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

III. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax. (1)

IV. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

_______________________________

(1) Comma sostituito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012. Il comma sostituito cosi recitava "III. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi."

Art. 251

Giuramento dei testimoni

 

I. I testimoni sono esaminati separatamente.

II. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e (1) morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: « consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini (1), giurate di dire la verità, null'altro che la verità ». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: « lo giuro »  (2).

_______________________________

(1) Vedi nota all'art. 238 (C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334).

(2) La Corte cost., con sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio» non è contenuto l'inciso «se credente». Successivamente la Corte cost., con sentenza 5 maggio 1995, n. 149 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle », anziché stabilire che il giudice istruttore « avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità"», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"». Ne consegue che il comma 2 va letto come segue: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"».

Art. 252

Identificazione dei testimoni

 

I. Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

II. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Art. 253

Interrogazioni e risposte

 

I. Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.

II. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

III. Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.

Art. 254

Confronto dei testimoni

 

I. Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.

Art. 255

Mancata comparizione dei testimoni

 

I. Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 5 euro, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione.

 

II. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

Art. 255

Mancata comparizione dei testimoni

 

I. Se il testimone regolarmente intimato  non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (1).

II. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

 

 

 

 

 

 

__________________________

(1) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006.

Articolo 255

Mancata comparizione dei testimoni

 

I. Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. (1)

II. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

 

 

__________________________

(1) Periodo aggiunto dall’art. 46, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

 

I. Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare  o di deporre  senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone

Art. 256

Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

 

I. Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare  o di deporre  senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale (1).

_______________________________

(1) La l. 28 dicembre 2005, n. 263 così ha disposto: «all'art. 256, le parole "Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone", sono soppresse».

Art. 257

Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame

Massime

I. Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre.

II. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.

Art. 257-bis

Testimonianza scritta (1)

 Massime

I. "Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

II. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

III. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

IV. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

V. Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

VI. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

VII. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e ricevuta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

VIII. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

 

__________________________

(1) Articolo inserito dall’art. 46, comma 8, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

Artt. 233 - 243

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