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LIBRO SECONDO Del processo di cognizione TITOLO I Del procedimento davanti al tribunale CAPO III-ter Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico |
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Artt. 281bis - 281sexies |
Artt. 282 - 286 |
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Art. 281 Septies Rimessione della causa al giudice monocratico
I. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies. |
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Art. 281 Octies Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
I. Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189. |
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Art. 281 Nonies Connessione
I. In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norme dell'articolo 189 al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5. |
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Artt. 281bis - 281sexies |
Artt. 282 - 286 |
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