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Codice di Procedura Civile

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LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO VI

Del procedimento in contumacia

 

 

 

 

Artt. 287 - 289

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 295 - 298



 

 

 

Art. 290

Contumacia dell'attore

 

I. Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.

 

 

 

 

 

Art. 291

Contumacia del convenuto

 

I. Se il convenuto non si costituisce  e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio  per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

Art. 291

Contumacia del convenuto

 Massime

I. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentori per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

II. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

III. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

IV. Il primo comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

 

 

__________________________

(1) In base all’art. 46, comma 24, della l. 18 giugno 2009, n. 69, il primo comma dell’art. 291 si applica anche ai giudizi amministrativi e contabili. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

 

Art. 292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace (1)

 Massime

I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali  da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini  che il giudice istruttore fissa con ordinanza  (2).

II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

 _____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al giudice di pace.

(2) La Corte cost., con sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, in relazione all'art. 215 n. 1, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

 

 

Art. 293

Costituzione del contumace

 

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.

II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura  e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

 

Art. 293

Costituzione del contumace

 

I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (1).

 

II. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura  e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

 ____________________________

(1) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.

Art. 294

Rimessione in termini

 

I. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione  o della sua notificazione  gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

II. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

III. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

IV. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

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