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Codice di Procedura Civile

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LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO I

Del procedimento davanti al tribunale

CAPO VII

Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

SEZIONE II

Dell'interruzione del processo

 

 

 

 

Artt. 295 - 298

 <     indice     >

Artt. 306 - 310



 

 

 

Art. 299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Massime

I. Se prima della costituzione in cancelleria  o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio  di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo  si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.

 

 

 

 

 

Art. 300

 Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace (1)

 

I. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

II. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria  o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

III. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

IV. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione  di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

__________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

 

Art. 300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

 Massime

I. Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

II. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

III. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

IV. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. (1)

 

 

__________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

Art. 301

Morte o impedimento del procuratore

 

I. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

II. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

III. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

 

 

Art. 302

Prosecuzione del processo

 

I. Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Art. 303

Riassunzione del processo

 

I. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.

II. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.

III. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

IV. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.

Art. 304

Effetti dell'interruzione

 

I. In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298.

Art. 305

 Mancata prosecuzione o riassunzione (1)

Massime

I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio  di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

__________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 in riferimento all'art. 24 Cost. Successivamente la Corte cost., con sentenza 6 luglio 1971, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, nonché nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 303 decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Art. 305

Mancata prosecuzione o riassunzione

 

I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (1) dall'interruzione, altrimenti si estingue.

 

 

__________________________

(1) Le parole “tre mesi » hanno sostituito le parole «sei mesi» in base all’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

Artt. 295 - 298

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