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Codice di Procedura Civile

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LIBRO SECONDO

Del processo di cognizione

TITOLO III

Delle impugnazioni

CAPO V

Dell'opposizione di terzo

 

 

 

 

Artt. 395 - 403

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 409 - 412quater



 

 

 

Art. 404

 Casi di opposizione di terzo (1)

 

I. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato  o comunque esecutiva  pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti  (2).

II. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

 _____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso. Successivamente la Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1985, n. 237 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. Infine la Corte cost., con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 l. 22 luglio 1966, n. 607.

(2) La Corte cost., con sentenza 26 maggio 1995, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

 

 

 

 

 

Art. 405

Domanda di opposizione

 

I. L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

II. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

 

 

 

 

 

Art. 406

Procedimento

 

I. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

 

 

 

 

 

Art. 407

Sospensione dell'esecuzione

 

I. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

 

 

 

 

 

Art. 408

Decisione

 

I. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria  di 2 euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace, di 2 euro se è del tribunale e di 2 euro in ogni altro caso.

 

 

 

 

 

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