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LIBRO SECONDO Del processo di cognizione TITOLO IV Norme per le controversie in materia di lavoro CAPO I Delle controversie individuali di lavoro SEZIONE I Disposizioni generali |
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Artt. 404 - 408 |
Artt. 413 - 432 |
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Art. 409 Controversie individuali di lavoro
I. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. |
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Art. 410 Tentativo obbligatorio di conciliazione
I. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. II. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. III. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. IV. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. V. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. VI. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3. VII. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. VIII. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione. |
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Art. 410 Tentativo di conciliazione (1)
I. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione
di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. _________________________ (1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.
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Art. 410 Bis Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione
I. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. II. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis. |
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Art. 411 Processo verbale di conciliazione
I. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. II. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. III. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. |
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Art. 411 Processo verbale di conciliazione (1)
I. Se la conciliazione esperita
ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della
domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e
dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. _________________________ (1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.
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Art. 412 Verbale di mancata conciliazione
I. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. II. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. III. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. IV. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio. |
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Art. 412 Risoluzione arbitrale della controversia (1)
I. In qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le
parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano,
riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e
possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione
di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. _________________________ (1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.
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Art. 412 Bis Procedibilità della domanda
I. L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. II. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. III. Il giudice, ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. IV. Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. V. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308. VI. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV. |
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Art. 412 Ter Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi
I. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. II. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. III. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. IV. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile. |
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Art. 412-ter Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
I. La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. _________________________ (1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.
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Art. 412 Quater Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale
I. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. II. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. |
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Art. 412-quater
Altre modalità di
conciliazione
I. Ferma restando la facoltà di
ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle
procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le
controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi
al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto
previsto dai commi seguenti. _________________________ (1) Articolo sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.
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Artt. 404 - 408 |
Artt. 413 - 432 |
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