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LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO I Degli organi giudiziari CAPO I Del giudice SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione |
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Artt. 37 - 40 |
Artt. 50-bis - 50-quater |
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Art. 41 Regolamento di giurisdizione I. Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367. II. La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. |
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Art. 42 Regolamento necessario di competenza
I. La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. |
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Art. 42 Regolamento necessario di competenza
I. L’ordinanza (1) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
__________________________ (1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza». La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 43 Regolamento facoltativo di competenza
I. La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. II. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. III. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48. |
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Art. 43 Regolamento facoltativo di competenza.
I. Il provvedimento (1) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato (1) con l'istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. II. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento. III. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza (2) che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.
__________________________ (1) Le parole «Il provvedimento» e «impugnato» hanno sostituito le parole «La sentenza» e «impugnata» in base all’art. 45, comma 5, della l. 18 giugno 2009, n. 69 La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). (2) Le parole «dell’ordinanza» hanno sostituito le parole «della sentenza» in base all’art. 45 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 44 Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza
I. La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28. |
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Art. 44 Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza (1)
I. L’ordinanza (1) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
__________________________ (1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza». La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 45 Conflitto di competenza
I. Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. |
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Art. 45 Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
__________________________ (1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 46 Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza
I. Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace. |
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Art. 47 Procedimento del regolamento di competenza
I. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente. II. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, comma 2. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. III. La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. IV. Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione. V. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. |
Art. 47 Procedimento del regolamento di competenza
I. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente. II. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza (1) che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, comma 2. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. III. La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. IV. Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione. V. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.
__________________________ (1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza». La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). |
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Art. 48 Sospensione dei processi
I. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento. II. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti. |
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Art. 49 Sentenza di regolamento di competenza
I. Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma. II. Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa. |
Art. 49 Sentenza di regolamento di competenza
I. Il regolamento è pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47 ultimo comma. II. Con la ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa.
__________________________ (1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza». La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 50 Riassunzione della causa
I. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. II. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue. |
Art. 50 Riassunzione della causa
I. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza (1) dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione della ordinanza (1) di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
II. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
__________________________ (1) La parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza», in base all’art. 45, comma 6, lett. a) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). (2) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «sei mesi», in base all’art. 45, comma 1, lett. b) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Artt. 37 - 40 |
Artt. 50-bis - 50-quater |
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