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Codice di Procedura Civile

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LIBRO TERZO

Del processo di esecuzione

TITOLO II

Dell'espropriazione forzata

CAPO II

Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

SEZIONE II

Dell'intervento dei creditori

 

 

 

 

Artt. 513 - 524

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 529 - 540bis



 

 

 

Art. 525

Condizione e tempo dell'intervento

 

I. Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Art. 525

Condizione e tempo dell'intervento (1)

 

I. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

II. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529.

 ___________________________

(1) L'originario primo comma è stato abrogato, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 526

Facoltà dei creditori intervenuti

 

I. I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

Art. 526

Facoltà dei creditori intervenuti

 

I. I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (1) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

 ________________________

(1) Modifica apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 527

Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione

 

I. Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525, secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo  o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.

II. Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Art. 527

 [Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione] (1)

 

abrogato

 

_________________________

(1) Articolo abrogato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 528

Intervento tardivo

 

I. I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525, secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525, terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

II. I creditori che hanno un diritto di prelazione  sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Art. 528

Intervento tardivo

 

I. I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza (2).

 

 

II. I creditori che hanno un diritto di prelazione  sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

 ____________________________

(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

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