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LIBRO TERZO Del processo di esecuzione TITOLO II Dell'espropriazione forzata CAPO II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore SEZIONE III Dell'assegnazione e della vendita |
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Artt. 525 - 528 |
Artt. 541 - 542 |
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Art. 529 Istanza di assegnazione o di vendita
I. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. II. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. III. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. |
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Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
I. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. IV. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. V. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525. |
Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita (1)
I. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. IV. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. V. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma (1) dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma (1) dell'articolo 525. ____________________________ (1) Le parole «secondo comma» sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole «terzo comma» dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006. |
Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita (1) I. Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti. II. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. III. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. IV. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. V. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525. Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche. (1) In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. (1) _________________________ (1) Comma aggiunto, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
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Art. 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
I. La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. II. La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli. III. Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria. |
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Art. 532 Vendita a mezzo di commissionario
I. Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinché proceda alla vendita.
II. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.
III. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. |
Art. 532 Vendita a mezzo di commissionario
I. Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (1). II. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione (1). III. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. __________________________ (1) Comma sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto con effetto dal 1 marzo 2006 (vedi nota all'art. 476). Le parole «o tramite commissionario» sono state aggiunte dall'art. 9 l. 24 febbraio 2006, n. 52. |
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Art. 533 Obblighi del commissionario
I. Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. II. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto. III. Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto. |
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Art. 533 Obblighi del commissionario
I. Il commissionario assicura agli interessati la possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. (1) Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. II. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto. III. Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto. _________________________ (1) Periodo sostituito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
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Art. 534 Vendita all'incanto
I. Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. II. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo. |
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Art. 534 Bis Delega delle operazioni di vendita
I. Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. |
Art. 534 Bis Delega delle operazioni di vendita (1)
I. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione. ____________________________ (1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. f) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006. |
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Art. 534 Ter Ricorso al giudice dell'esecuzione
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. II. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617. |
Art. 534 Ter Ricorso al giudice dell'esecuzione
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita (1), insorgono difficoltà il professionista (2) delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista (2) con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. II. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617. ___________________________ (1) Le parole «con incanto», che seguivano la parola «vendita», sono state soppresse dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 1, comma 3, lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006. (2) La parola «professionista» è stata sostituita alla parola «notaio» dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 1, comma 3, lett. g) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006. |
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Art. 535 Prezzo base dell'incanto
I. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. II. In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo. |
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Art. 536 Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
I. Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica. II. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento. |
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Art. 537 Modo dell'incanto
I. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. II. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo. III. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria. |
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Art. 538 Nuovo incanto
I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti. II. Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535, secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta. |
Art. 538 Nuovo incanto (1) I. Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente. ____________________________ (1) Articolo sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52. |
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Art. 539 Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
I. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. II. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori. |
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Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita
I. La vendita all'incanto si fa per contanti. II. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. III. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari. |
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Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita
[...] (1) II. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. III. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari. _________________________ (1) L'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 ha abrogato, con effetto dal 27 febbraio 2010, il primo comma.
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540-bis Integrazione del pignoramento (1)
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
__________________________ (1) Articolo aggiunto dall’art. 48 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Artt. 525 - 528 |
Artt. 541 - 542 |
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