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Codice di Procedura Civile

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LIBRO TERZO

Del processo di esecuzione

TITOLO III

Dell'esecuzione per consegna o rilascio

 

 

 

 

Artt. 602 - 604

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 612 - 614bis



 

 

 

Art. 605

Precetto per consegna o rilascio

 

I. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

II. Se il titolo esecutivo  dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

 

 

 

 

 

Art. 606

Modo della consegna

 

I. Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo  e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

 

 

 

 

 

Art. 607

Cose pignorate

 

I. Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

 

 

 

 

 

Art. 608

Modo del rilascio

 

I. L'ufficiale giudiziario comunica  almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

 

II. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo  e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Art. 608

Modo del rilascio

Massime

I. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (1).

II. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo  e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

 ___________________________

(1) Comma sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

 

Art. 608 Bis

 Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante (1)

 

I. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

 _____________________________

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

 

Art. 609

Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

 

I. Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

II. Se le cose sono pignorate  o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

 

 

 

 

 

Art. 610

Provvedimenti temporanei

 

I. Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

 

 

 

 

 

Art. 611

Spese dell'esecuzione

 

I. Nel processo verbale  l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

II. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Art. 611

Spese dell'esecuzione

 

I. Nel processo verbale  l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

II. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo.

 ______________________________

(2) Le parole «a norma degli articoli 91 e seguenti» sono state inserite, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

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