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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO I

Degli organi giudiziari

CAPO III

Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

 

 

 

 

Artt. 57- 60

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 69 - 74



 

 

 

Art. 61

Consulente tecnico

 

I. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

II. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

 

 

 

 

 

Art. 62

Attività del consulente

 

I. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

 

 

 

 

Art. 63

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

   Massime

I. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo  ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

II. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

III. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

 

 

 

 

Art. 64

Responsabilità del consulente

 

I. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

II. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

 

Art. 65

Custode

 

I. La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

II. Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.

Art. 66

Sostituzione del custode

 

I. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

II. Il custode che non ha diritto a compenso  può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

III. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma.

Art. 67

Responsabilità del custode

 

I. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a 10 euro.

II. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Art. 67

Responsabilita' del custode

 

I. Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 (1).

II. Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

 

 

__________________________

(1) Le parole «da euro 250 a euro 500» hanno sostituito le parole «non superiore a euro 10 », in base all’art. 45, comma 8, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

Art. 68

Altri ausiliari

 

I. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

II. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

III. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.

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