|
|
|
|
|
|
LIBRO TERZO Del processo di esecuzione TITOLO V Delle opposizioni CAPO I Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione SEZIONE II Delle opposizioni agli atti esecutivi |
|
|
|
|
|
|
Artt. 615 - 616 |
Artt. 618 bis |
|
|
|
|
|
Art. 617 Forma dell'opposizione
I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. |
Art. 617 Forma dell'opposizione I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. ___________________________ (1) Le parole «venti giorni» hanno sostituito le parole «cinque giorni», in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006. |
|
|
|
|
|
|
Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.
III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma. |
Art. 618 Provvedimenti del giudice dell'esecuzione I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1). III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma. ____________________________ (1) Comma sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma. |
|
|
|
|
|
|
Artt. 615 - 616 |
Artt. 618 bis |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Tutto IL CASO.it |
|
|
Massimari e codici Fallimentare ● Novità ● Archivi ● Dottrina Processo civile ● Novità ● Archivi ● Dottrina |
Diritto societario ● Novità ● Archivi ● Dottrina Finanziario e bancario ● Novità ● Dottrina Diritto civile ● Archivi ● Lavoro Sez. Un. Civ. C. Cassaz. ● Archivi
|
Giurisprudenza ABF ● Novità Ricerca documenti ● Ricerca Tutti gli archivi
●
Sez. Un. Civ. Corte di In libreria Vendite competitive Convegni |
IL CASO.it Foglio di giurisprudenza Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli Editore: Centro Studi Giuridici Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11. P.Iva: 02216450201
e-mail:
assistenza@ilcaso.it |