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LIBRO TERZO

Del processo di esecuzione

TITOLO V

Delle opposizioni

CAPO I

Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione

SEZIONE II

Delle opposizioni agli atti esecutivi

 

 

 

 

Artt. 615 - 616

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 618 bis



 

 

 

Art. 617

Forma dell'opposizione

 

I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo  e del precetto  si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio  di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione  e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione  nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo  o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

Art. 617

Forma dell'opposizione

Massime

I. Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo  e del precetto  si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio  di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

II. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione  e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione  nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo  o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

 ___________________________

(1) Le parole «venti giorni» hanno sostituito le parole «cinque giorni», in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

 

I. Il giudice dell'esecuzione  fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé  e il termine perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.

 

 

 

 

III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Massime

I. Il giudice dell'esecuzione  fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé  e il termine perentorio  per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

II. All'udienza dà con ordinanza  i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (1).

III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

 ____________________________

(1) Comma sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma.

 

 

 

 

Artt. 615 - 616

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 618 bis

 

 

 

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