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Codice di Procedura Civile

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LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO I

Dei procedimenti sommari

CAPO III

Dei procedimenti cautelari

SEZIONE I

Dei procedimenti cautelari in generale

 

 

 

 

Artt. 657 - 669

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 670 - 687



 

 

 

Art. 669 Bis

Forma della domanda

Massime

I. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

 

 

 

 

 

Art. 669 Ter

Competenza anteriore alla causa

 

I. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

II. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

III. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

IV. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio  e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

 

 

 

 

 

Art. 669 Quater

Competenza in corso di causa

 

I. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

II. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato  o il giudizio è sospeso  o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

III. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

IV. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione  la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

V. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

VI. Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata  o trasferita  nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

 

 

 

 

 

Art. 669 Quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

 

I. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri  o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Art. 669 Quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Massime

I. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri  anche non rituali (1) o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

 ______________________________

(1) Le parole «anche non rituali» sono state inserite, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006. Le modifiche apportate agli artt. 164, 167, 180, 183, 184, 185, 187, 669-quinquies, 669-octies, 669-decies, 669-terdecies, 696, 696-bis, 703, 704, 706, 707, 708, 709 e 709-bis si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 669 Sexies

Procedimento

Massime

I. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento  o al rigetto  della domanda.

II. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione  del provvedimento, provvede con decreto motivato  assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio  non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

III. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

 

 

 

 

 

Art. 669 Septies

Provvedimento negativo

 

I. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza  per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

II. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

III. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva  ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

 

Art. 669-septies

Provvedimento negativo

 Massime

I. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

II. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

III. La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva. (1)

 

 

 

__________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 50, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

Art. 669 Octies

Provvedimento di accoglimento

 

I. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio  non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

II. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

III. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

IV. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

V. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 669 Octies

Provvedimento di accoglimento

 

I. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio  non superiore a sessanta giorni (1) per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

II. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (1).

III. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

IV. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

V. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

VI. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (2).

VII. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (2).

VIII. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (2).

 

 

 

 

 

 __________________________

(1) Le parole «sessanta giorni» sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole «trenta giorni» dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

(2) Comma aggiunto, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

Art. 669 Octies

Provvedimento di accoglimento

 Massime

I. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

II. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

III. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

IV. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

V. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

VI. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

VII. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito provvede sulle spese del procedimento cautelare. (1)

VIII. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma (2), anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

IX. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

 

 

__________________________

(1) Comma inserito dall’art. 50, comma 2, lett. a) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

(2) Le parole «sesto comma» hanno sostituito le parole «primo comma» in base all’art. 50, comma 2, lett. b) della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

Art. 669 Novies

Inefficacia del provvedimento cautelare

 

I. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

II. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

III. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione  di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

IV. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale  che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

 

 

 

 

 

Art. 669 Decies

Revoca e modifica

 

I. Nel corso dell'istruzione  il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata  o trasferita  nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Art. 669 Decies

Revoca e modifica

Massime

I. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).

II. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (1).

III. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata  o trasferita  nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

 _____________________________

(1) Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006 (vedi nota all'art. 669 quinquies) ha sostituito, in sede di conversione, i primi due commi al primo comma.

 

 

 

 

Art. 669 Undecies

Cauzione

 

I. Con il provvedimento di accoglimento  o di conferma  ovvero con il provvedimento di modifica  il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

 

 

 

 

 

Art. 669 Duodecies

Attuazione

Massime

I. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare  avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare  il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

 

 

 

 

 

Art. 669 Terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

 

I. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare  è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

 

II. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

III. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

 

 

 

 

 

 

IV. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile  con la quale conferma, modifica o revoca  il provvedimento cautelare.

V. Il reclamo non sospende l'esecuzione  del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti  il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile  la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 669 Terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Massime

I. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (1).

II. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

III. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

IV. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (2).

V. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile  con la quale conferma, modifica o revoca  il provvedimento cautelare.

VI. Il reclamo non sospende l'esecuzione  del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti  il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile  la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

 ____________________________

(1) Comma così sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dal d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1 marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 669 Quaterdecies

 Ambito di applicazione (1)

Massime

I. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

 ____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.

 

 

 

 

 

Artt. 657 - 669

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