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Codice di Procedura Civile

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LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO II

Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

CAPO II

Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno

 

 

 

 

Artt. 706 - 711

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 721 - 731



 

 

 

Art. 712

Forma della domanda

Massime

I. La domanda per interdizione  o inabilitazione  si propone con ricorso  diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

II. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado  e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

 

 

 

 

 

Art. 713

Provvedimenti del presidente

 

I. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore  e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui  del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando  e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).

II. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato  al pubblico ministero.

 ____________________________

(1) La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta.

 

 

 

 

 

Art. 714

Istruzione preliminare

 

I. All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

 

 

 

 

 

Art. 715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

 

I. Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

 

 

 

 

 

Art. 716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

 

I. L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

 

 

 

 

 

Art. 717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio

 

I. Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto  del giudice istruttore.

II. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

 

 

 

 

 

Art. 718

Legittimazione all'impugnazione

 

I. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

 

 

 

 

 

Art. 719

Termine per l'impugnazione

 

I. Il termine per la impugnazione  decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie  a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

II. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

 

 

 

 

 

Art. 720

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

 

I. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione  si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

II. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione  possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

 

 

 

 

 

Art. 720 Bis

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

 

I. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

II. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

III. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

 

 

 

 

 

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