indice

Home

Codice di Procedura Civile

IL CASO.it

 

 

 

LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO IV

Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

CAPO I
Disposizioni generali

 

 

 

 

Artt. 743 - 746

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 752 - 761



 

 

 

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

 

I. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso  diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

II. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

III. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

IV. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

 

 

 

 

 

Art. 748

Forma della vendita

 

I. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

II. Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

 

 

 

 

 

Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

 

I. L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso  al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

II. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

III. Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

IV. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

 

 

 

 

 

Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

 

I. L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso  al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

II. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

III. Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione  con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

IV. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

 

 

 

 

 

Art. 751

Scelta dell'onerato

 

I. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

II. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

 

 

 

 

 

Artt. 743 - 746

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 752 - 761

 

 

 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it