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LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali TITOLO IV Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO I |
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Artt. 743 - 746 |
Artt. 752 - 761 |
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Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
I. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. II. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. III. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. IV. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario. |
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Art. 748 Forma della vendita
I. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori. II. Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato. |
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Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini
I. L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. II. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. III. Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. IV. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso. |
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Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
I. L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. II. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati. III. Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. IV. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari. |
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Art. 751 Scelta dell'onerato
I. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato. II. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto. |
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Artt. 743 - 746 |
Artt. 752 - 761 |
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