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Codice di Procedura Civile

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LIBRO PRIMO

Disposizioni generali

TITOLO III

Delle parti e dei difensori

CAPO I

Delle parti

 

 

 

 

Artt. 69 - 74

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 82 - 87



 

 

 

Art. 75

 Capacità processuale (1)

 

I. Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

II. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

III. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

IV. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

 

 

___________________________

 

 

(1) La Corte cost., con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

 

 

 

 

Art. 76

[Famiglia reale]

 

abrogato

 

 

 

 

 

Art. 77

Rappresentanza del procuratore e dell'institore

 

I. Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

II. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

 

Art. 78

Curatore speciale

 

I. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

II. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.

Art. 79

Istanza di nomina del curatore speciale

 

I. La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

II. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

 

I. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.

II. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato  al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Art. 81

Sostituzione processuale

 

I. Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Artt. 69 - 74

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DISP. ATT. CPC

Artt. 82 - 87

 

 

 

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