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Codice di Procedura Civile

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LIBRO QUARTO

Dei procedimenti speciali

TITOLO VIII

Dell'arbitrato

CAPO I

Della convenzione d'arbitrato (1)

___________________________

(1) Capo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». La precedente formulazione del Capo, intitolato «Del compromesso e della clausola compromissoria», comprendeva gli articoli da 806 a 809.

 

 

 

 

Artt. 796 - 805

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 809 - 815



 

 

 

Art. 806

Compromesso

 

I. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

Art. 806

 Controversie arbitrabili (1)

Massime

I. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

II. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

 ______________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

Art. 807

Forma del compromesso

 

I. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

II. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente.

III. Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 807

 Compromesso (1)

 

I. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

II. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

 _________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

Art. 808

Clausola compromissoria

 

I. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

II. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

III. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Art. 808

 Clausola compromissoria (1)

 

I. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

II. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

 ___________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

 

Art. 808 Bis

 Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale (1)

 

I. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

  ___________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

 

Art. 808 Ter

 Arbitrato irrituale (1)

Massime

I. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

II. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

  ___________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

 

Art. 808 Quater

 Interpretazione della convenzione d'arbitrato (1)

 

I. Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

  ___________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

 

Art. 808 Quinquies

Efficacia della convenzione d'arbitrato (1)

 

I. La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.

  ___________________________

(1) Capo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»

 

 

 

 

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