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LIBRO PRIMO Disposizioni generali TITOLO III Delle parti e dei difensori CAPO II Dei difensori |
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Artt. 75 - 81 |
Artt. 88 - 89 |
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Art. 82 Patrocinio
I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46.
II. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col
ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in
considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su
istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. |
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Art. 82 Patrocinio
I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro mille (1). II. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona. III. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
__________________________ (1) L'art. 13 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 ha sostituito le parole « euro 516,46 » con le parole « euro mille ». La modifica è entrata in vigore il 23 dicembre 2011.
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Art. 83 Procura alle liti
I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. |
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Art. 83 Procura alle liti I. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. II. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. III. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (1). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (2). Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. (3) IV. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
__________________________ (1) Le parole “ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato » sono state aggiunte dall’art. 45, comma 9, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). (2) Le parole “o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia » sono state aggiunte dall’art. 45, comma 9, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). (3) Periodo aggiunto dall’art. 45, comma 9, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 84 Poteri del difensore
I. Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. II. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. |
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Art. 85 Revoca e rinuncia alla procura
I. La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. |
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Art. 86 Difesa personale della parte
I. La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. |
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Art. 87 Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
I. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice. |
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Artt. 75 - 81 |
Artt. 88 - 89 |
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