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TITOLO I Del pubblico ministero
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Artt. 1 - 3 |
Artt. 4 - 12 |
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Art. 1Richiesta di comunicazione degli atti
I. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero puņ richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge. |
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Art. 2Intervento davanti all'istruttore
I. L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice. |
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Art. 3Intervento davanti al collegio
I. Il pubblico ministero puņ spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza. II. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d'udienza. III. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, puņ rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione dell'istruzione. |
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Artt. 1 - 3 |
Artt. 4 - 12 |
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