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Disposizioni per l'Attuazione e transitorie - Codice di Procedura Civile

IL CASO.it

 

 

 

TITOLO III

Del processo di cognizione

CAPO III

Del procedimento d'appello

 

 

 

 

Artt. 113 - 127

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 133 - 144 bis



 

 

 

Art. 128

Determinazione dei giorni d'udienza

 

I. Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.

II. Il primo presidente della corte d'appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d'appello durante il periodo al quale si riferisce.

 

 

 

 

 

Art. 129

Riserva d'appello. Estinzione del processo

 

I. La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'articolo 278 e nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, può essere fatta nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.

II. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.

III. Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'articolo 327 del codice stesso.

 

 

 

 

 

Art. 129 Bis

Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva

 

I. Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

II. Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.

 

 

 

 

 

Art. 130

Appello contro la sentenza di estinzione del processo

 

I. Nel giudizio d'appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.

 

 

 

 

 

Art. 131

Deliberazione dei provvedimenti

 

I. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.

II. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

III. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

 

 

 

 

 

Art. 131 Bis

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione

 

I. Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo 373 del codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

 

 

 

 

 

Art. 132

Rinvio

 

I. Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.

 

 

 

 

 

Artt. 113 - 127

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