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TITOLO IV Del processo di esecuzione CAPO II Dell'espropriazione mobiliare |
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Artt. 153 - 164 |
Artt. 170 - 179 quater |
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Art. 165Assistenza del creditore al pignoramento
I. Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice. |
Art. 165Partecipazione del creditore al pignoramento (1)
I. All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. II. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. III. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi. __________________________ (1) Articolo sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52. |
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Art. 166Modalità della custodia
I. Il giudice dell'esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. |
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Art. 167Processo verbale di consegna al commissionario
I. Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell'atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione. |
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Art. 168Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
I. I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione. II. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione. III. Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti. |
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Art. 169Registrazione del processo verbale di vendita
I. Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell'articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso. |
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Art. 169 BisDeterminazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione
I. Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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Art. 169 BisDeterminazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione (1)
I. Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri. _____________________________ (1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, con effetto dal 1° marzo 2006. Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006. |
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Art. 169 TerElenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto
I. Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. |
Art. 169 TerElenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (1)
I. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita [...] di beni mobili iscritti nei pubblici registri. ______________________________ (1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, con effetto dal 1° marzo 2006. Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006. |
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Art. 169-quater
Ulteriori modalita' del
pagamento
I. Il prezzo di acquisto puo' essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. _________________________ (1) Articolo inserito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
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Art. 169-quinquies
Prospetto riepilogativo delle
stime
I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. _________________________ (1) Articolo inserito, con effetto dal 27 febbraio 2010, dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
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Artt. 153 - 164 |
Artt. 170 - 179 quater |
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