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Disposizioni per l'Attuazione e transitorie - Codice di Procedura Civile

IL CASO.it

 

 

 

TITOLO IV

Del processo di esecuzione

CAPO IV

Disposizioni comuni

 

 

 

 

Artt. 170 - 179quater

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 188 - 196



 

 

 

Art. 180

Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato

 

I. L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599, secondo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

II. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del codice.

 

 

 

 

 

Art. 181

Disposizioni sulla divisione

 

I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti e l'ufficio al quale egli appartiene è competente per la divisione.

II. Se tutti gli interessati non sono presenti o per la divisione è competente altro giudice, il giudice dell'esecuzione fissa il termine perentorio entro il quale, a cura della parte più diligente, deve essere proposta domanda di divisione nelle forme ordinarie.

Art. 181

 Disposizioni sulla divisione (1)

 

I. Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti [...].

 

 

II. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

 ____________________________

(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto con effetto dal 1° marzo 2006.

Le modifiche agli artt. 161-bis, 169-bis, 169-ter, 173, 173-bis, 173-ter, 173-quater, 173-quinquies, 179-bis, 179-ter e 181 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

 

 

 

 

Art. 182

Intimazione al detentore del pegno

 

I. Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.

 

 

 

 

 

Art. 183

Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio

 

I. I provvedimenti temporanei di cui all'articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell'esecuzione con decreto.

 

 

 

 

 

Art. 184

Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione

 

I. I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall'articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 163 del codice.

 

 

 

 

 

Art. 185

Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione

 

I. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'articolo 183 del codice.

 

Art. 185

 Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione (1)

 

I. All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.

 ___________________________

(1) Articolo così sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52.

 

 

 

 

Art. 186

Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione

 

I. Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell'esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell'udienza di comparizione di cui agli articoli 615 e 619 del codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione.

 

 

 

 

 

   

186-bis

Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva (1)

 

I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

 

 

__________________________

(1) Articolo inserito dall’art. 52, comma 7 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

     

Art. 187

Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva

Massime

I. Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.

 

 

 

 

 

 

Art. 187 Bis

 Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti (1)

Massime

I. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

 ________________________________

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.

 

 

 

 

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