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TITOLO II Degli esperti e degli ausiliari del giudice CAPO III Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere |
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Artt. 25 - 27 |
Artt. 47 - 51 |
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Art. 28Registri di cancelleria
I. Con decreto del ministro di grazia e giustizia (1), ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari. ______________________________ (1) Ministro della giustizia. |
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Art. 29[Registri di cancelleria della pretura]
abrogato
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Art. 30[Registri di cancelleria del tribunale]
abrogato
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Art. 31[Registri di cancelleria della corte d'appello]
abrogato
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Art. 32[Registri di cancelleria della Corte suprema di cassazione]
abrogato
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Art. 33Divisione dei registri in più volumi
I. Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. II. Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche i volumi distinti per materia. |
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Art. 34[Contenuto del registro cronologico]
abrogato
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Art. 35Volumi dei provvedimenti originali
I. Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies. |
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Art. 36Fascicoli di cancelleria
I. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge. II. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. III. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l'ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l'oggetto. IV. Nella facciata interna della copertina è contenuto l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. V. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice. |
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Art. 37[Modo di tenuta dei registri]
abrogato
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Art. 38[Deposito di cancelleria della parte che si costituisce]
abrogato
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Art. 39[Deposito di cancelleria]
abrogato
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Art. 40[Nota dei depositi e delle spese di cancelleria]
abrogato
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Art. 41[Deposito delle somme ricevute dal cancelliere]
abrogato
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Art. 42[Prelievi dalla somma depositata]
abrogato
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Art. 43[Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari]
abrogato
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Art. 44Compilazione dei processi verbali
I. Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese. |
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Art. 45Forma delle comunicazioni del cancelliere
I. Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. II. Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore ed il nome delle parti. III. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. |
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Art. 46Forma degli atti giudiziari
I. I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. II. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. |
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Artt. 25 - 27 |
Artt. 47 - 51 |
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