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Disposizioni per l'Attuazione e transitorie - Codice di Procedura Civile

IL CASO.it

 

 

 

TITOLO III

Del processo di cognizione

CAPO II

Del procedimento davanti al tribunale

SEZIONE II

Dell'istruzione della causa

 

 

 

 

Artt. 69 bis - 77

 LIBRO I - LIBRO II - LIBRO III - LIBRO IV

DISP. ATT. CPC

Artt. 113 - 127



 

 

 

Art. 78

Astensione del giudice istruttore

 

I. Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

II. Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.

 

 

 

 

 

Art. 79

Sostituzione del giudice istruttore

 

I. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

II. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

III. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

 

 

 

 

 

Art. 80

Determinazione delle udienze dei giudici istruttori

 

I. Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.

 

 

 

 

 

Art. 80 Bis

Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

 

I. La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

 

 

 

 

 

Art. 81

Fissazione delle udienze d'istruzione

 

I. Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

II. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

 

 

   

 

   

Art. 81-bis

Calendario del processo (1)

 Massime

I. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. (2)

II. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. (3)

 

__________________________

(1) Articolo inserito dall’art. 52, comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69 . La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

(2) Comma sostituito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011). A differenza delle altre disposizioni del citato D.L., che entrano in vigore il 13 agosto 2001, il primo comma è entrato in vigore il 16 settembre 2001, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Questo il comma sostituito: "I. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini."

(2) Comma aggiunto, con effetto dal 13 agosto 2011, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011).

 

 

 

 

Art. 82

Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

 

I. Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa udienza si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

II. La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.

III. Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

IV. Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

V. Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

 

 

 

 

 

Art. 83

Ordine di trattazione delle cause

 

I. Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.

 

 

 

 

 

Art. 83 Bis

Trattazione scritta della causa

 

I. Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma (1) del codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

 ___________________________

(1) Secondo comma.

 

 

 

 

 

Art. 83 Ter

Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale

 

I. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.

II. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

 

 

 

 

 

Art. 84

Svolgimento delle udienze

 

I. Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche.

II. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

III. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.

 

 

 

 

 

Art. 85

Istanza per imposizione di cauzione

 

I. L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.

II. L'istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.

 

 

 

 

 

Art. 86

Forma della cauzione

 

I. Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

II. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.

 

 

 

 

 

Art. 87

Produzione dei documenti

 

I. I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

 

 

 

 

 

Art. 88

Processo verbale di avvenuta conciliazione

 

I. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

II. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

III. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.

 

 

 

 

 

Art. 89

Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

 

I. L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

II. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

 

 

 

 

 

Art. 90

Indagini del consulente senza la presenza del giudice

 

I. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.

II. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.

III. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali. 

 

 

 

 

 

Art. 91

Comunicazione a consulenti di parte

 

I. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

II. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.

 

 

 

 

 

Art. 92

Questioni sorte durante le indagini del consulente

 

I. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

II. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

III. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

 

 

 

 

 

Art. 93

Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione

 

I. Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

 

 

 

 

 

Art. 94

Istanza di esibizione

 

I. La istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

 

 

 

 

 

Art. 95

Notificazione dell'ordinanza di esibizione

 

I. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

 

 

 

 

 

Art. 96

Informazioni della pubblica amministrazione

 

I. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

 

 

 

 

 

Art. 97

Divieto di private informazioni

 

I. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

 

 

 

 

 

Art. 98

Deposito di documenti fatto da pubblico depositario

 

I. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.

II. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.

III. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

 

 

 

 

 

Art. 99

Proposizione della querela di falso

 

I. La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.

II. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

 

 

 

 

 

Art. 100

Copia del documento impugnato

 

I. Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.

II. L'autorizzazione è data con decreto.

 

 

 

 

 

Art. 101

Rinvio

 

I. Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.

 

 

 

 

 

Art. 102

Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale

 

I. Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale  non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

 

 

 

 

 

Art. 103

Termine per l'intimazione al testimone

 

I. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni (1) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

II. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

Art. 103

Termine per l'intimazione al testimone

 

I. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni (1) prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

II. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

III. L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (2).

 __________________________

(1) Le parole « sette giorni » hanno sostituito le parole « tre giorni » in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006.

(2) Comma aggiunto dalla l. n. 263, cit. con effetto dal 1° marzo 2006.

 

 

 

 

   

Art. 103-bis

Modello di testimonianza (1)

 

I. La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

II. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

III. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto.

 

 

__________________________

(1) Articolo inserito dall’art. 52, comma 3 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

   

 

Art. 104

Mancata intimazione ai testimoni

 

I. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.

II. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

 

Art. 104

Mancata intimazione ai testimoni

 

I. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. (1)

[II]. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

 

 

__________________________

(1) Comma sostituito dall’art. 52, comma 4 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

 

 

 

 

Art. 105

Forma speciale di esame testimoniale

 

I. La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso [AI PRINCIPI REALI], ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.

 

 

 

 

 

Art. 106

Disposizioni relative al testimone non comparso

 

I. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

II. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

 

 

 

 

 

Art. 107

[Liquidazione delle indennità ai testimoni]

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

Art. 108

Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate

 

I. Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice.

II. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.

 

 

 

 

 

Art. 109

Ordinanza di pagamento durante il rendiconto

 

I. L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo.

 

 

 

 

 

Art. 110

[Fissazione dell'udienza di trattazione]

 

abrogato

 

 

 

 

 

 

Art. 111

 Produzione delle comparse (1)

 

I. [Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione].

II. Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse [che non risultano comunicate alle altre parti e] di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio.

III. [L'inserzione tardiva delle comparse può essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza].

IV. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.

 ____________________________

(1) Il comma 1, le parole fra parentesi quadre del comma 2 e il comma 3 sono da ritenersi abrogati.

 

 

 

 

 

Art. 112

Istanza di decisione secondo equità

 

I. L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell'articolo 189 del codice.

 

 

 

 

 

Art. 112 Bis

[Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo]

 

abrogato

 

 

 

 

 

Artt. 69 bis - 77

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DISP. ATT. CPC

Artt. 113 - 127

 

 

 

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