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Processo civile - Merito, le ultime 10 novitą
Ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il diniego di sospensione dell’esecuzione Deve ritenersi inammissibile, per mancanza del requisito della residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice, nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (nella specie relativa ad un decreto di trasferimento di immobile), ha rigettato l’istanza di sospensione e fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’art. 618 c.p.c. Infatti, nonostante l’art. 624, comma 2, c.p.c., sancendo espressamente la reclamabilità dei soli provvedimenti sospensivi adottati in pendenza delle opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., non chiarisca il punto della reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. del provvedimento sulla sospensiva reso a seguito della proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non si può dubitare che l’ordinanza che accoglie o (come nel caso di specie) rigetta l’istanza di sospensione sia in analoga, dal punto di vista funzionale, a quella adottata a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 16 ottobre 2020.
Procedimento di purgazione e opposizione all'esecuzione del terzo espropriato Se sia stata rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dal terzo espropriato che abbia proposto opposizione all’esecuzione e questi medesimo richieda, a tal punto, di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 2858 c.c., di purgare l’immobile staggito dalle ipoteche in forza delle quali il creditore procedente abbia esercitato il diritto di sequela, il perfezionamento della procedura di purgazione non consente al giudice dell’esecuzione di dichiarare, per ciò soltanto, improcedibile il procedimento di espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario. Poiché, infatti, l’eventuale accoglimento dell’opposizione implica la caducazione ipso jure della procedura di purgazione (legittimando, pertanto, il terzo esecutato a richiedere la restituzione del prezzo già depositato ai sensi dell’art. 792 c.p.c.), al giudice dell’esecuzione, nonostante il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dal terzo con la sua opposizione, rimane precluso il potere-dovere di dichiarare detta improcedibilità sinchè l’opposizione non venga decisa con sentenza irrevocabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Appello Catania 10 dicembre 2020.
Per l’applicabilità del foro del consumatore, non rileva la natura del contratto, autonomo o accessorio, bensì la qualificazione del garante come 'consumatore' Ciò che è determinante, per l’applicabilità del foro del consumatore, non è la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma è la qualificazione del garante come “consumatore”, secondo il criterio oggettivo stabilito dall’art. 2, lettera b), Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo (art. 33.2 lettera u d.lgs. 206/2005). È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste abbiano agito. [Nel caso di specie, è stata negata la qualità di consumatore – perché non aveva agito per scopi estranei alla sua attività professionale - a chi, al momento della stipula della polizza fideiussoria, era detentore di significative quote sociali e rivestito cariche di amministrazione della società garantita.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 14 settembre 2020.
Covid-19 – Cartolarizzazione di udienza e convenuto non costituito ma con istanza di visibilità Tribunale Bologna 28 dicembre 2020.
Covid-19: conversione in trattazione scritta di udienza già fissata e termine per deposito di note Tribunale Bologna 27 dicembre 2020.
Covid-19: convenuto non costituito, richiesta di visibilità del domiciliatario e fissazione di udienza con trattazione scritta Tribunale Bologna 27 dicembre 2020.
Covid-19, rigetto delle istanze istruttorie e fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta Tribunale Bologna 30 dicembre 2020.
COVID-19, rinvio ex art. 309 c.p.c. e termine di trenta giorni per il preavviso alle parti dello svolgimento con trattazione scritta Non vi è necessità di comunicare alle parti trenta giorni prima (ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020) che l’udienza di svolgerà con trattazione scritta quando la causa deve essere rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e le parti devono solo scegliere manifestare o meno l’interesse alla prosecuzione del processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bologna 29 dicembre 2020.
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ammissibilità della sospensione soggettivamente parziale dell’espropriazione La parte esecutata in caso di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. ha interesse alla sospensione dell’esecuzione limitatamente all’intervento del creditore titolato perché quest’ultimo ha un potere d’impulso dotato di una propria autonomia giuridica che prescinde dalla sorte del titolo esecutivo del creditore procedente e che gli consente di proseguire, eventualmente anche da solo, il processo esecutivo sino al suo fisiologico epilogo (vendita del bene e distribuzione del ricavato). L’interesse della parte esecutata a promuovere l’opposizione esecutiva contro l’intervento titolato sussiste anche anteriormente alla caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente perché, nel periodo intercorrente tra la caducazione del titolo esecutivo e quello necessario al G.E. per esaminare l’istanza sospensiva dell’opponente medio tempore proposta, potrebbe verificarsi l’aggiudicazione dell’immobile staggito, i cui effetti sono insensibili all’eventuale chiusura anticipata o all’estinzione del processo esecutivo successivamente dichiarata (v. art. 187-bis disp. att. c.p.c.). L’interesse dell’esecutato ad ottenere un’inibitoria immediata del potere d’impulso che compete al creditore intervenuto titolato è attuale e non è differibile alla data dell’eventuale futura caducazione del titolo esecutivo del procedente in considerazione degli effetti irreversibili dell’aggiudicazione e della correlativa necessità di non lasciare la parte esecutata senza tutela in forma specifica del suo diritto a non subire un’ingiusta espropriazione immobiliare (nel caso, infatti, rimarrebbe solo la tutela per equivalente di cui all’art. 96, secondo comma, c.p.c.). (Giovanni Trolese) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 04 gennaio 2021.
Indicazione di indirizzo PEC ed elezione di domicilio. Modalità di redazione dell’appello. Accoglimento parziale della domanda e regime delle spese L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. (così, Cass. SS.UU. 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535). L’art. 342 c.p.c. non richiede l’adozione di “forme sacramentali”, né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché l’una e l’altra comporterebbero il sacrificio del diritto della parte ad una decisione di merito in nome di un vacuo formalismo; è sufficiente che l’appellante si ponga in contraddittorio con la sentenza impugnata e proponga al giudice di appello argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa. Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/10/2018, n. 26918). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata) Appello Firenze 01 ottobre 2020. |
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