|
RELAZIONE al Decreto legislativo recante disposizioni integrative e
correttive L’articolo 1, comma 5,
della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni,
del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ha delegato al Governo l’attuazione
della
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora innanzi,
legge fallimentare o, semplicemente, r.d.). La delega è stata attuata, nel termine
di legge, con l’emanazione del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5. Successivamente,
l’articolo
1,
comma 3, della legge 12 luglio 2006, n. 5, ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo
1
della legge n. 80 del 2005, disponendo che il Governo, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui al precedente comma 5, e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al successivo comma 6 “può adottare disposizioni correttive e integrative”. Conseguentemente,
poiché il decreto legislativo n. 5 del 2005 è entrato in vigore il giorno 16
luglio 2006, il termine per attuare la delega “correttiva” sarebbe
dovuto scadere il 16 luglio 2006, ma poiché il termine di trenta giorni
spettante al Parlamento per i dovuti pareri è scaduto dopo tale data, il
Governo ha usufruito, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 5
della citata legge n. 80 del 2005, di un ulteriore termine di sessanta giorni
per esercitare la nuova delega. La necessità
di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2006
è emersa sin dai primi mesi di applicazione delle nuove norme, atteso che
dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato numerosi aspetti
critici e problematici della “riforma organica” delle
procedure concorsuali, i quali non possono che essere superati attraverso
gli interventi correttivi ed integrativi previsti dal presente decreto. Al fine di pervenire
ad una <<riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali>>
(come
recita l’art. 1, comma 5,
legge n. 80 del 2005) e di chiarire i punti più controversi dell’attuale
normativa,
le correzioni e le integrazioni non possono avere ad oggetto soltanto le
disposizioni della legge fallimentare modificate o inserite
dal citato decreto legislativo, ma devono interessare anche altre norme della
legge fallimentare, incluse quelle già modificate o introdotte
dal decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,
nella
legge n. 80 del 2005. Articolo 1. L’articolo 1 del
presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo I della
legge fallimentare. Il primo
comma sostituisce l’articolo 1 della legge fallimentare e, al fine di definire in maniera
più chiara e precisa l’area della fallibilità, introduce sostanziali novità
in materia di presupposto soggettivo del fallimento. Le modifiche tengono
conto del fatto che, l’eccessiva riduzione dell’area della
fallibilità venutasi a determinare a seguito della novella del 2006, spesso
ha impedito di assoggettare al fallimento ed alle conseguenti sanzioni penali
imprenditori di rilevanti dimensioni con elevati livelli di indebitamento,
danneggiando, in tal modo, sia i numerosi creditori insoddisfatti, che il
sistema economico in generale. Quindi, la
necessità di eliminare, pur sempre nel rispetto della delega iniziale, gli
eccessi della riduzione dell’area della fallibilità, ha consigliato l’introduzione,
nell’ambito dei presupposti soggettivi, del nuovo criterio dell’ammontare
dell’indebitamento complessivo dell’imprenditore. Più in
dettaglio, va evidenziato il fatto che, per delimitare l’area dei soggetti
esonerati dal fallimento, non viene più utilizzata la nozione di
piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente una serie di
requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi
ferma l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori
agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non
essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. In questo
modo, si superano i contrasti interpretativi sorti in ordine all’individuazione
dei
criteri di qualificazione delle nozioni di piccolo
imprenditore (art. 2083 del cod. civ.), da una parte, e di imprenditore non
piccolo (art. 1. L.F.), dall’altra: concetti entrambi contemplati
dall’articolo
1
della legge fallimentare, come modificato dal decreto
legislativo n. 5 del 2006. Con le
introducende disposizioni, la non fallibilità dell’imprenditore commerciale
viene ancorata alla sussistenza congiunta non solo dei due requisiti
attualmente previsti (che comunque vengono meglio precisati: attivo
patrimoniale, da una parte, e ricavi lordi annui, dall’altra),
ma
anche del nuovo parametro della esposizione debitoria complessiva -
comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti - non
superiore a cinquecentomila euro. Inoltre, il
parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli “investimenti”
viene
sostituito con quello dell’”attivo patrimoniale”, il quale
consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 c.c.. Viene
inoltre precisato che, l’attivo patrimoniale complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila da prendere in considerazione è soltanto
quello relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza
di
fallimento. L’indicazione degli ultimi tre esercizi anteriori
alla presentazione del ricorso o della richiesta di fallimento serve a
delimitare nel tempo il campo di indagine del tribunale, evitando
difformità di prassi applicative, in coerenza con la disposizione dell’articolo
14,
che fa obbligo al debitore che chiede il proprio fallimento di depositare
presso la cancelleria <<le scritture contabili e fiscali obbligatorie
concernenti i tre esercizi precedenti>>. Anche il
criterio dei ricavi lordi viene meglio precisato e reso più rigido, in
quanto, una volta eliminato il concetto di media dei ricavi degli ultimi tre
esercizi, si richiede che, in nessuno dei tre esercizi precedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento, l’imprenditore abbia
realizzato ricavi lordi annui superiore ad euro duecentomila. Di notevole
importanza, poiché supera i gravi problemi interpretativi emersi in materia
di distribuzione dell’onere della prova del presupposto
soggettivo del fallimento, è la disposizione volta a precisare che grava sul
debitore l’onere di fornire la prova dei requisiti di non fallibilità,
intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento. E’ quindi onere
dell’imprenditore
fallendo
dimostrare di non aver superato (nel periodo di riferimento) alcuno dei tre
parametri dimensionali previsti dalla norma in esame. Si evita, così, di “premiare” con la non
fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di
istruttoria prefallimentare o che non deposito la documentazione contabile
dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare la
sussistenza dei parametri dimensionali. In tale
modo, qualora gli elementi probatori, dedotti dalle parti o acquisiti d’ufficio, non sono sufficienti
a fornire la
prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, l’imprenditore,
permanendo
l’incertezza
sulla
sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento,
resta assoggettato alla procedura fallimentare. Articolo 2. L’articolo 2 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della
legge fallimentare. Il comma 1,
apporta una modifica di carattere formale all'articolo
9-bis della legge fallimentare, al fine di
ricomprendere nel campo di applicazione della norma anche i provvedimenti,
formalmente diversi dalla sentenza, che pronunciano su questioni relative
alla competenza. Il comma 2
reca modifiche all'articolo 10, secondo comma, legge fallimentare. La modifica apportata
risponde all'esigenza di restringere, a favore dei soli creditori o del
pubblico ministero, la possibilità di dimostrare che l’effettiva
cessazione
dell'attività economica, momento da cui decorre il termine annuale per la
dichiarazione di fallimento, non corrisponde alla data dell’avvenuta
cancellazione
della società dal registro delle imprese, essendo proseguita l’attività commerciale
anche dopo la formale cancellazione. La possibilità di dimostrare una data
di cessazione diversa da quella risultante dal registro delle imprese resta, invece,
preclusa all'imprenditore (individuale o collettivo). Non è apparso difatti
corretto consentire all'imprenditore collettivo che, pur avendo cessato di
fatto l'attività d'impresa, non abbia curato (tempestivamente) la
cancellazione dal registro delle imprese, di superare con la prova contraria
le risultanze del registro medesimo, eludendo così il legittimo affidamento
che
i creditori hanno tratto dalla pubblicità dei fatti ivi iscritti. Con il comma
3 si sostituiscono, nell'articolo 14 della legge fallimentare, le parole <<tre
anni>> con le parole <<tre esercizi>>. La modifica, che
chiarisce a quale periodo devono riferirsi i dati relativi ai ricavi lordi da
indicare a corredo della domanda di fallimento in proprio, serve a rendere
coerente tale disposizione con quella contenuta nel primo periodo del
medesimo articolo ed a quanto previsto, sia dall’articolo 1, secondo
comma, che dall’articolo 15, undicesimo comma, della legge
fallimentare. Il comma 4,
riformula ex novo l’art. 15, per emendarlo di alcune improprietà Il nuovo
quarto comma, ferma la possibilità di poter richiedere eventuali informazioni
urgenti, prevede che in ogni caso “il tribunale dispone che l’imprenditore
depositi
i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata”. Il quinto
comma prevede la possibilità che tutti i termini siano abbreviati dal
presidente del tribunale per far fronte a situazioni di particolare urgenza,
che è ben ipotizzabile possano verificarsi in materia.
Per tali casi eccezionali si è previsto che lo stesso presidente possa disporre
forme diverse di comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza, sempre salvaguardando il diritto di difesa: si è così
recepita un’indicazione della prassi, razionalizzandola e circoscrivendola ai
soli casi in cui il rispetto dell’iter normale
potrebbe vanificare la tutela concorsuale dei creditori. Al nono
comma, è stata elevata da venticinquemila a trentamila euro la soglia sotto
la quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento. Il comma 5
riformula l’art. 16 del r.d., apportando al testo precedente solo
due variazioni. Il
nuovo primo comma accorpa i precedenti commi primo e secondo: non è più
necessario precisare che la sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata
in camera di consiglio, perché ciò risulta già dal nuovo art. 15. Nel n. 4 si
è aggiunto l’inciso finale <<ovvero centottanta
giorni in caso di particolare complessità della procedura>>,
per
consentire un più lungo termine per la fissazione dell’adunanza per l’esame dello stato
passivo nei casi di procedure particolarmente complesse, e quindi con
numerosi creditori, in considerazione delle esigenze organizzative dei
curatori e dei giudici delegati. Il comma 6
introduce l’obbligo del cancelliere di comunicare per
estratto la sentenza di fallimento anche al pubblico ministero. Ciò in vista
della soppressione delle norme che prevedono l’iscrizione notizie
relative al fallimento nel casellario giudiziale. Il comma 7
sostituisce l’art. 18 del r.d. La
sostituzione dell’<<appello>> con il <<reclamo>>
è
coerente con il rito camerale, adottato non solo per la decisione di primo
grado, ma anche per la fase di gravame: il reclamo è, infatti, il mezzo
tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio,
quale che ne sia la forma. La modifica vale ad
escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello
dettata
dal codice di rito e ad assicurare l’effetto pienamente
devolutivo dell’impugnazione, com’è necessario attesi il
carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della
sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del
fallito. Considerata
per tali ragioni corretta la modifica in esame, non è stata accolta l’osservazione
del
Senato che invitata il Governo a ripristinare l’appello quale mezzo
di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Dando
seguito ai criteri, già enunciati, di omologazione dei procedimenti camerali
secondo uno schema uniforme, i commi secondo, quinto, sesto settimo, ottavo,
nono e decimo disciplinano la fase introduttiva del
procedimento in conformità al procedimento di primo grado, sulla falsariga
della disciplina del rito del lavoro. Il comma
terzo mantiene ferma la regola della non sospendibilità degli effetti della
sentenza dichiarativa di fallimento. Il comma
quarto riproduce il corrispondente comma terzo del testo precedente. Il comma
undicesimo disciplina l’istruttoria in maniera non diversa dal primo
grado. Il comma
dodicesimo si limita a disciplinare la forma del provvedimento conclusivo,
mantenendo ferma quella della sentenza, ed elimina il richiamo all’art. 281-sexies
del codice di procedura civile, incongruo rispetto alla struttura camerale
del procedimento. I commi tredicesimo
e quattordicesimo riproducono senza variazioni sostanziali i corrispondenti
commi sesto e settimo del testo precedente. Il comma
quindicesimo, per ovvie ragioni di celerità, abbrevia a trenta giorni il
termine per il ricorso per cassazione. Il comma
sedicesimo riproduce il comma ottavo del testo precedente. Il comma
diciassettesimo prevede la reclamabilità del decreto che liquida le spese
della procedura e il compenso del curatore in caso di revoca del fallimento,
venendo così ad eliminare una disarmonia con il sistema dei reclami di cui all’art. 26 della
legge fallimentare. Il comma 8 modifica il primo
comma dell’articolo 19 legge fallimentare e chiarisce che competente a
disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo in pendenza
del reclamo è la stessa corte d’appello davanti alla
quale è stata proposta l’impugnazione, e non già il tribunale fallimentare. Il comma 9 abroga l’articolo 20 del r.d.
che disciplina alcuni aspetti del giudizio di opposizione, non più previsto
dalla normativa vigente. Il comma 10
reca modifiche all’articolo 22 legge fallimentare. Oltre a
correzioni di carattere puramente formale (<<corte
d’appello>>, anziché <<Corte di appello >> o <<Corte
d’appello>>), al secondo comma viene elevato a trenta giorni il
termine per proporre reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di
fallimento, parificando così tale termine a quello per
impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento. Articolo 3. L’articolo 3 del
presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge
fallimentare. Il comma 1
sopprime il secondo comma dell’articolo 24 della legge fallimentare,
il quale prevede che alle controversie di competenza del tribunale
fallimentare si applicano gli articoli da 737 a 742 del codice di procedura
civile, ossia le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
La modifica viene a correggere una grave disarmonia, non giustificabile
con
particolari esigenze della procedura. Difatti, tali controversie sono cause
aventi ad oggetto diritti soggettivi, che pur derivando dal fallimento (come
le revocatorie fallimentari) si svolgono al di fuori della procedura
concorsuale, nei confronti di terzi estranei al fallimento. Terzi che
verrebbero privati delle garanzie dei due gradi di cognizione piena, di cui
possono di regola usufruire tutti i soggetti dell’ordinamento. La
soppressione è imposta, dunque, dal rispetto dei principi di cui agli artt. 3
e 24 Cost., al fine di garantire la parità di trattamento ed il
diritto di difesa. Il comma 2 modifica
l’art. 25, primo comma, n. 6). La modifica è finalizzata
a
ricomprendere nell’ambito di applicazione della disposizione
non solo agli avvocati, ma a tutti i difensori del fallimento. Essa si giustifica in quanto,
nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, possono assumere la veste di
difensori anche professionisti diversi dagli avvocati. Il comma 3
sostituisce l’art. 26 della legge fallimentare, rimodellando il
procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
fallimentare secondo uno schema uniforme di rito camerale. I commi primo,
secondo, quarto e quinto del nuovo art. 26 riproducono i corrispondenti commi
primo, secondo, quarto e quinto del testo precedente. Il comma
terzo modifica il testo precedente solo prevedendo che sia lo stesso
tribunale che emette il provvedimento a disporne le formalità pubblicitarie,
onde evitare un successivo intervento del giudice delegato. I commi dal
sesto all’undicesimo disciplinano la fase introduttiva del procedimento,
ancora una volta sulla falsariga del rito del lavoro. I termini sono tuttavia
abbreviati per ragioni di speditezza della procedura fallimentare,
trattandosi di controversie interne ad essa. Il comma
dodicesimo disciplina l’assunzione dei mezzi di prova, affidandola
al
potere officioso del collegio, con facoltà per lo stesso di delegarla a
un suo componente. Il comma
tredicesimo riproduce nella sostanza il comma decimo del testo precedente. Il comma 4 reca la soppressione
del secondo comma dell’articolo 28
del r.d. allo scopo di evitare un Il comma 5,
tenuto conto del mutato assetto del ruolo degli organi della procedura, modifica il primo comma
dell'articolo 32 del r.d. attribuendo al comitato dei creditori, organo di
gestione, anziché al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore a
delegare a terzi specifiche operazioni, salvo gli adempimenti di cui agli
artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. In questo modo, la disciplina del primo comma
dell'articolo 32 del r.d. viene riallineata a quella del secondo comma dello
stesso articolo. Il comma 6
interviene sull'articolo 33 del r.d. apportando modifiche che
rispondono a mere esigenze di precisione del contenuto della norma e di
correttezza terminologica. Il comma 7 modifica il primo
comma dell’articolo 34 del r.d., inserendo la disposizione secondo la quale “Su proposta del
curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse
vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in
conto corrente, purché sia garantita l’integrità del
capitale. In accoglimento
dell’osservazione
del
Senato, e tenuto conto della modifica apportata al primo comma dell’articolo
34
della legge fallimentare, viene soppresso il terzo comma del medesimo
articolo, oramai superato. Il comma 8
introduce un nuovo secondo comma nell’articolo 35, al fine di rendere
più trasparente l’attività di gestione del curatore e di
fornire una concreta base di valutazione per la decisione del comitato dei
creditori. Si prevede, difatti, che il curatore, quando chiede al comitato
dei creditori l’autorizzazione a compiere un atto previsto dalla
medesima norma, sia tenuto a formulare le proprie valutazioni conclusive in
ordine alla convenienza dell’atto da compiere. Le modifiche recate dal
comma 9 all’articolo 37-bis del r.d., introducono la previsione
secondo cui la richiesta di sostituzione del curatore e le designazioni di
nuovi membri del comitato dei creditori possono essere effettuate dalla
maggioranza di tutti i creditori ammessi soltanto al termine dell’adunanza
di
verifica,
prima
della pronuncia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Ciò al fine di evitare
che una maggioranza occasionale di creditori presenti in adunanza (quelli <<allo
stato ammessi>>),
anziché
la maggioranza di tutti i creditori ammessi, possa provocare la sostituzione
di un curatore sgradito solo ad alcuni. Assume
rilievo anche le precisazione secondo cui il tribunale non è più tenuto a
disporre in ogni caso la sostituzione del curatore, ma solo dopo aver verificato la
sussistenza di giusti motivi, in coerenza con i poteri conferiti al tribunale
dal precedente art. 37 per quanto riguarda la revoca del curatore. Le modifiche apportate,
dal comma 10, all’articolo 41 r.d., intendono rimuovere alcuni
dei maggiori ostacoli che finora hanno impedito il pieno funzionamento
del (potenziato) comitato dei creditori: organo che ha assunto un ruolo
centrale in materia di controllo dell’attività di gestione
del curatore. Al quarto comma dell’articolo 41 del r.d.,
si chiarisce che il potere di sostituzione da parte del giudice delegato, si
esplica anche in caso di impossibilità di costituzione del comitato medesimo,
a dispetto dell’interpretazione secondo cui in tali casi
sarebbe stato possibile una nomina coattiva dei membri del comitato medesimo Soprattutto, è stato attenuato l’eccessivo rigore del parametro utilizzato dall’attuale disposizione sulla responsabilità dei componenti del comitato di
creditori (art. 41, settimo comma, r.d.), la quale richiama, in quanto
compatibile, l’articolo 2407 cod.
civ. in materia di responsabilità dei sindaci, compresa quindi la
responsabilità per la c.d. culpa in
vigilando. Tenute presenti le profonde diversità esistenti tra le
attività del collegio sindacale e quelle del comitato dei creditori, nonché
il fatto che il rischio di incorrere in un tale
tipo di responsabilità per culpa
in vigilando ha prodotto una
certa riluttanza nell’accettare la nomina a membro del comitato dei
creditori, si è ritenuto opportuno mitigare il rigore di tale disposizione,
richiamando soltanto il primo e terzo comma del citato articolo del codice
civile. Quanto all’azione di
responsabilità nei confronti dei componenti del comitato dei creditori, viene
precisato che la legittimazione a proporla durante lo svolgimento della
procedura fallimentare spetta soltanto al curatore, previamente autorizzato
dal giudice delegato. Articolo 4. L’articolo 4 del
decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III
della legge fallimentare. La modifica
dell’articolo 48 del r.d., da parte del comma 1, si giustifica per il fatto
che, solo nei riguardi del fallito che sia persona fisica ha senso
salvaguardare il diritto alla riservatezza nella corrispondenza. La
corrispondenza diretta ad una persona fisica in qualità
di legale rappresentante di una società non può avere, per definizione,
carattere
personale e non ha quindi senso adottare misure idonee a salvaguardare la
riservatezza della corrispondenza. La necessità
di sottolineare che, la diversità di trattamento è giustificata
non
tanto dalla forma individuale o collettiva dell’impresa, quanto
piuttosto all’assoggettamento al fallimento di una persona fisica, anziché di
una persona giuridica (anche con unico socio), ha consigliato di non
accogliere l’osservazione del Senato con cui si chiedeva di
valutare l’opportunità di sostituire l’espressione “persona fisica” con quella
di “imprenditore individuale”. L’aggiunta,
da
parte del comma 2, di un terzo comma all’articolo 52 del r.d.
serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non vige il divieto di
azioni esecutive e cautelari sancito dall’articolo 51 r.d. sono
assoggettati
al “concorso formale”, per cui, al fine di essere soddisfatti in sede
concorsuale, devono essere previamente accertati, come tutti gli altri
crediti, dal giudice delegato. In tal modo, viene ad acquistare valore
normativo il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui tali
crediti possono trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura
concorsuale. Tenuto conto
di ciò non è stata accolta l’osservazione del Senato con cui si
chiedeva la soppressione di tale modifica. Di mero
coordinamento con le nuove norme in materia di liquidazione dell’attivo
è
la modifica apportata, dal comma 3, al secondo comma dell’articolo
53
r.d., il quale richiama direttamente il novellato articolo 107 r.d.. Il comma 4
reca modifiche all'articolo 67 del r.d. All’articolo
67,
terzo comma, lett. c) vengono aggiunti, tra gli atti esentati dall’azione
revocatoria
fallimentare, oltre ed alle stesse condizioni delle vendite, anche i
preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del
cod. civ., i cui effetti non siano cessati ai sensi del terzo comma della
predetta disposizione. La modifica
all’articolo 67, terzo comma, lett. d) ha la funzione di ribadire, in
coerenza con le previsioni di cui al novellati articoli 161, terzo comma e
182-bis primo comma ed in accoglimento di una specifica osservazione del
Senato, che il professionista abilitato ad attestare la ragionevolezza del
piano di risanamento previsto dalla disposizione in esame, oltre ad avere i
requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) del r.d., deve
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Al terzo
comma dell’articolo 70 del r.d., in materia di effetti della revocazione
avente ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, si
precisa, da parte del comma 5 del presente decreto, che tra tali rapporti
vanno innanzitutto ricomprese le posizioni passive derivanti da rapporti di
conto corrente bancario. Il comma 6 reca modifiche all'articolo
72 del r.d., mentre il comma 8 sostituisce l'articolo 72-bis del r.d. Gli
articoli 72 e 72 bis sono stati interessati in primo luogo da interventi di
coordinamento necessari per sopprimere commi ripetuti in entrambi. Nell’articolo
72
al primo comma si è specificato che il contratto traslativo si
considera ineseguito sino a quando non si è realizzato l’effetto reale. Al quarto
comma dell’articolo 72 r.d., è stato aggiunto che non è comunque dovuto al
contraente in bonis il risarcimento del danno per l’intervenuto
scioglimento
del contratto. Si tratta di assunto pacifico nel diritto
vivente, già contenuto nella originaria formulazione dell’art. 72, ma
soppresso in sede di redazione del decreto legislativo n. 5 del 2006. E’ stata
aggiunta, infine, al nuovo ottavo comma dello stesso articolo, la regola
secondo cui le disposizioni dell’articolo 72 r.d. non
si applicano al contratto preliminare immobiliare trascritto ai sensi dell’art. 2645 c.c. e
che abbia ad oggetto una casa di abitazione. In tal modo, è stata accresciuta,
ai sensi dell’art. 47 Cost., la tutela del promissario acquirente di
immobile destinato a casa di abitazione. L’art. 72 bis è
stato riformulato - dal comma 8 - sopprimendo la norma sul fallimento del
venditore resa superflua dalla regola generale per la quale
il contratto traslativo si intende eseguito quando si è verificato l’effetto reale, ed
inoltre eliminando la norma sul privilegio del promissorio acquirente, in
quanto ripetizione della medesima regola già contenuta nell’articolo
precedente. Infine, sono stati
eliminati i richiami al concetto di crisi di impresa (come tale comprendente
situazioni eterogenee, dal pignoramento immobiliare all’amministrazione
straordinaria),
in quanto estraneo alla materia dei rapporti pendenti nel fallimento. All’articolo
72
quater, comma 2, del r.d. - come modificato dal comma 9
- è stato precisato che, in caso di scioglimento del contratto, l’impresa di leasing
può far valere i suoi diritti nel fallimento purché abbia disposto del bene
recuperato secondo valori di mercato. L’articolo 73 del r.d.
è stato completamente riscritto - dal comma 10 - alla luce della consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione, in quanto l’originaria
formulazione,
estesa a tutte le fattispecie di vendita a termine o a rate, non era
sistematicamente compatibile con la disciplina dei rapporti pendenti.
Infatti, la tutela del venditore non fallito in tali contratti (tutela
esplicantesi nell’obbligo del curatore che subentra nel
contratto di versare il prezzo per l’intero) si giustifica soltanto
nella ipotesi in cui non sia avvenuto il passaggio della proprietà, il che
richiede l’apposizione della clausola sul riservato dominio. Qualora la
proprietà fosse stata trasferita prima del fallimento il contratto sarebbe da
considerarsi eseguito; nel patrimonio del venditore residuerebbe un mero
credito da far valere nei confronti del fallimento secondo le regole del
concorso. L’articolo 74 del r.d.
- interamente sostituito dal comma 11 - era tradizionalmente dedicato alla
vendita a consegna ripartita ed alla somministrazione. La norma
aveva dato luogo a rilevanti problemi applicativi in quanto
disciplinante sia un contratto ad esecuzione istantanea, sia pure a consegna
differita, che un contratto ad esecuzione continuata o periodica (la somministrazione).
Già nella riforma del 2006 la norma era stata implementata con l’aggiunta della
somministrazione di servizi. Il chiaro intento del legislatore era quello di
dettare una norma più efficace con riguardo ai contratti di durata.
La formulazione rimaneva tuttavia problematica in quanto limitata a due figure contrattuali
specifiche. Per questa
ragione è stato ritenuto preferibile scrivere una norma generalmente riferita
a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica. L’articolo 79 del r.d.
è stato sostituito dal comma 12: al suo interno è stato inserito il contenuto
del precedente articolo 80-bis in materia di contratto di affitto di azienda.
Ciò in quanto in buona parte dell’attuale articolo 79 risulta già
riprodotto nel testo dell’art. 103, collocato nella sede propria
della verifica del passivo. All’articolo
80
- sostituito dal comma 13 - è stato aggiunto un secondo comma con il quale si
è voluta limitare la durata dei contratti di locazione di immobili stipulati
prima del fallimento, e ciò al fine di contemperare le esigenze
dei terzi di tutela della stabilità dei rapporti giuridici contratti con l’impresa poi fallita
con l’interesse del fallimento di evitare che l’esistenza
di
un vincolo locatizio di lunga durata possa deprimere eccessivamente il valore
del bene al momento della vendita. L’abrogazione
dell’art. 80-bis - ad opera del comma 14 - è consequenziale allo
spostamento della norma in materia di affitto di azienda all’interno
dell’articolo 79. Articolo 5. L’articolo 5 del decreto
legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo IV
della legge fallimentare. Il comma 1, modifica l'articolo
88, secondo comma, del r.d. apportando una modifica (la parola <<annotato>>
viene
sostituita con quella <<trascritto>>) che corregge
quello che è stato sempre considerato un difetto della previgente
disposizione. Il comma 2
reca, all’articolo 89, primo comma, del r.d. una modifica che risponde
a una mera esigenza di coordinamento sintattico. Articolo 6. L’articolo 6 del decreto
legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo V della
legge fallimentare. La modifica del terzo
comma, numero 4) dell’articolo 93 del r.d. - ad opera del comma 1 -
elimina l’obbligo, per il creditore concorrente, di indicare oltre che l’eventuale
titolo
di prelazione che assiste il credito insinuato al passivo e la descrizione
del bene sul quale la prelazione speciale si esercita, anche la graduazione
del credito. In realtà, l’individuazione del grado del diritto di
prelazione non si presta a valutazioni, discendendo direttamente dalla legge
e, una volta indicato il tipo di prelazione in sede di verificazione
dello
stato passivo, la graduazione va effettuata in sede di riparto. Per le stesse
ragioni viene soppresso il secondo comma dell’articolo
96
che imponeva al giudice delegato di indicare, con il provvedimento di
accoglimento della domanda, anche il grado dell’eventuale diritto di
prelazione. L’abrogazione
– da parte dello stesso comma 1 – del settimo comma dell’articolo
93
del r.d. elimina, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo
95
del r.d., secondo comma, l’obbligo di depositare, a pena di decadenza,
almeno quindici giorni prima dell’udienza di verificazione,
la
documentazione non presentata con la domanda di ammissione al passivo. Difatti, con
la modifica dell’articolo 95 del r.d. – ad opera del comma 2
–, è stato profondamente modificato il procedimento di formazione del
progetto di stato passivo: una volta venuta meno la decadenza
cui si è appena fatto cenno, si è consentito al creditore di depositare, fino al giorno dell’udienza
di
verificazione
dello
stato passivo i documenti integrativi, resi necessari a seguito delle
conclusioni e delle eccezioni sollevate dal curatore. Si supera, in tal modo,
la fase di stallo che poteva venirsi a creare qualora si impediva al
creditore, oramai decaduto, di superare con una nuova produzione documentale
le conclusioni e le eccezioni del curatore, costringendolo a proporre
impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo per
ottenere un’ammissione che poteva essergli accordata fin
dall’inizio, con evidente economia processuale, anche in sede di verificazione
dello
stato passivo. Nel silenzio
della norma risulta ugualmente chiaro che il contraddittorio si cristallizzerà
soltanto all’udienza e che in quella sede il curatore avrà la possibilità di
prendere definitivamente posizione sulla domanda di cui sia stata integrata la
documentazione probatoria. La modifica – con il comma
3 – dell’articolo 96, primo comma, del r.d. serve a chiarire, in funzione
delle conseguenti impugnative ex art. 98 del r.d., che il giudice delegato
deve in ogni caso provvedere con decreto succintamente motivato, e nono solo
quando vi siano contestazioni, da parte del curatore o di altri legittimati. Le ragioni
della modifica del secondo comma del medesimo art. 96 sono state già
illustrate a commento del novellato articolo 93. Il comma 4
sostituisce l’art. 99 del r.d., omologando il procedimento per le
impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo
ad uno schema uniforme di rito camerale fallimentare, con gli opportuni
adattamenti richiesti dalla specificità delle controversie trattate. Il primo
comma del nuovo art. 99 riproduce il corrispondente comma primo del testo
precedente. I commi dal
secondo all’ottavo disciplinano la fase introduttiva del procedimento,
ancora una volta sulla falsariga del rito del lavoro. Nel n. 4 del secondo
comma si prescrive, però, che nel ricorso introduttivo devono essere
contenute <<a pena di decadenza, le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché
l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti>>
per
la ragione che trattasi di controversie inerenti ai diritti di credito che si
fanno valere nel concorso ed occorre stabilire un preciso limite di
deducibilità dei fatti controversi e dei mezzi di prova, onde poter pervenire
rapidamente alla decisione. Simmetricamente, nel comma settimo analoghi oneri
sono imposti alla parte resistente in ossequio al principio della “parità delle armi” (art. 111
Cost.). Il nono
comma disciplina l’assunzione dei mezzi di prova, affidandola
al
potere officioso del collegio o, in caso di delega alla trattazione del
procedimento, al giudice delegato. Il decimo comma riproduce il comma
quarto del precedente testo. L’undicesimo
comma
disciplina la decisione del tribunale in coerenza con i principi generali del
processo civile di cui agli artt. 112, 113, 115 e 116 del codice di rito. Il
dodicesimo comma prevede che avverso il provvedimento definitivo del
tribunale è esperibile il ricorso per cassazione, essendo in gioco diritti
soggettivi. Il termine per il ricorso è tuttavia dimezzato per esigenze di
celerità. Il
dodicesimo comma prevede che il tribunale possa pronunciare anche in via provvisoria
con decreto non soggetto ad alcuna impugnazione, essendo destinato ad essere
assorbito nella pronuncia definitiva. Il comma 5
inserisce nell’articolo 101, secondo comma, del r.d. un
nuovo periodo dopo il primo (<<Il giudice delegato fissa per l’esame delle
domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che
sussistano motivi d’urgenza>>), allo scopo di meglio disciplinare l’esame delle
domande tardive. La cadenza quadrimestrale è in parallelo con quella, pure
quadrimestrale, stabilita per i riparti parziali dall’art. 110, primo
comma. Il comma 6, modifica il primo
comma dell’articolo 102 del r.d., allo scopo di prevedere l’obbligo di acquisire
il previo parere del comitato dei creditori sull’istanza di non farsi
luogo al procedimento di accertamento del passivo, presentata dal
curatore, in caso di previsione di insufficiente realizzo. La
modifica
del
secondo comma del medesimo articolo 102 del r.d. è, invece, volta a sottolineare che
il decreto che dispone il non farsi luogo all’accertamento del passivo
dei crediti concorsuali può essere adottato in ogni momento successivo
alla verificazione del passivo e non soltanto nel corso delle eventuali successive
udienze per l’esame delle domande tardive. Il comma 7
aggiunge un nuovo secondo comma all’articolo 103 del
r.d., al fine di rendere applicabili, anche nei procedimenti di
rivendica e restituzione, le disposizioni previste dall’articolo
1706
del cod. civ. Articolo 7. L’articolo 7 del
decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VI
della legge fallimentare. Il comma 1
interviene sull’articolo 104-ter definendo il programma
di liquidazione come <<l’atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione
dell’attivo>>. Si
puntualizza il rapporto tra l’approvazione del
programma e l’autorizzazione degli atti ad esso conformi. Viene,
infatti, chiarito che il programma deve essere approvato dal comitato dei
creditori, mentre il giudice delegato autorizza l’esecuzione
degli
atti a esso conformi>>. I commi 2,
3, 4, e 5 modificano la ripartizione del Capo VI in tre
Sezioni e le relative intitolazioni rispecchiano il contenuto delle nuove
disposizioni in materia di liquidazione dell’attivo. Il comma 6
reca modifiche all’articolo 107 del r.d. Il nuovo
secondo comma dell’articolo 107 del r.d. ha la funzione di
permettere al curatore di prevedere nel programma di liquidazione che
determinate vendite vengano effettuate direttamente dal giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di rito (vendita con o senza
incanto). La modifica
dell’articolo 107, secondo comma (nuovo terzo comma), serve ad
estendere, uniformandolo, il regime della vendita dei beni immobili agli
autoveicoli, nonché a navi, galleggianti e aeromobili. Una volta introdotta
la possibilità di vendita a trattativa privata per gli immobili, non è giustificabile
per
i beni di cui al codice della navigazione mantenere il diverso regime
stabilito da quel codice. La modifica
all’articolo 108, secondo comma, del r.d. – da parte del comma 7 – è
conseguente a quella apportata al secondo comma (nuovo terzo comma) dell’art. 107 del r.d. L’abrogazione
dell’articolo 108-bis della legge fallimentare – recata dal comma 8 –
è anch’essa conseguente alla modifica apportata al
secondo comma (nuovo terzo comma) dell’articolo 107 del
r.d.. Articolo 8. L’articolo 8 del
decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VII
della legge fallimentare. Il comma 1
reca modifiche all’articolo 110 del r.d. Nell’articolo
110,
primo comma, l’aggiunta di un periodo, dopo il primo (<< Nel progetto
sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di
azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51>>), serve a
chiarire – in parallelo con quanto dispone il nuovo terzo comma dell’art. 52 del r.d.
– che i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari
fruiscono di un privilegio puramente processuale (il potere di iniziare o
proseguire l’espropriazione pur in pendenza del fallimento del
debitore), ma non sono esentati dal “concorso sostanziale”: come tutti
gli altri crediti devono essere ammessi al passivo (“concorso
formale”) e poi devono essere collocati nei riparti (“concorso
sostanziale”) per poter trattenere in via definitiva quanto è
stato ricavato dall’espropriazione singolare da loro compiuta. In tal
modo, si opera un soddisfacente raccordo fra l’esecuzione singolare e
la procedura fallimentare: sui beni oggetto dell’esecuzione singolare,
infatti, possono esservi diritti poziori di altri creditori, sicché il conflitto fra tali crediti e i
crediti per cui si è proceduto in sede di esecuzione singolare non può
trovare altra soluzione che nell’ambito dei riparti
fallimentari. La modifica del secondo
comma del medesimo art. 110 (soppressione delle parole <<sentito
il
comitato dei creditori>>) si spiega perché, limitandosi il
giudice delegato a ordinare il deposito del progetto di ripartizione, non vi
è un provvedimento per l’emanazione del quale occorra sentire
preventivamente il comitato dei creditori, i cui membri, come tutti i
creditori, possono prendere visione del progetto di ripartizione in
cancelleria e, eventualmente, proporre reclamo. La modifica del terzo
comma del medesimo art. 110, serve a precisare che il reclamo contro il
progetto di ripartizione si propone davanti al giudice delegato: il
progetto, infatti, è atto del curatore e il giudice delegato si limita, in
prima battuta, a ordinarne il deposito in cancelleria. Contro il decreto del
giudice delegato che pronuncia sul reclamo sarà poi proponibile reclamo al
tribunale ex art. 26 e contro il decreto del tribunale ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost. Nell’articolo
111,
secondo comma, della legge fallimentare la sostituzione – da parte del comma
2 – della parola <<debiti>> con la parola <<crediti>>
risponde
ad una mera esigenza di precisione lessicale. Il comma 3,
reca modifiche all’articolo 111-bis del r.d. La
soppressione del secondo comma dell’articolo 111-bis del
r.d., viene ad eliminare una inutile duplicazione rispetto alla disposizione
contenuta nel primo comma dello stesso articolo. La modifica del terzo
comma del medesimo art. 111-bis serve a chiarire che anche nell’ambito
dei
crediti prededucibili deve essere rispettato l’ordine di
graduazione delle rispettive cause di prelazione. La modifica del quarto
comma del medesimo articolo rende pienamente alternative l’autorizzazione
del
comitato
dei creditori o del giudice delegato al pagamento di tutti i crediti
prededucibili, senza distinzione di valore, per cui viene meno anche
la necessità di demandare ad un successivo decreto ministeriale l’aggiornamento
dell’importo attualmente previsto. Il comma 4
reca modifiche all’articolo 115 del r.d. L’aggiunta
all’articolo 115, secondo comma, di un periodo dopo il secondo (<<Le
stesse
disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore>>)
serve
ad estendere la disciplina dettata per il caso di cessione dei crediti
ammessi ai casi di surrogazione previsti dal codice civile (artt. 1201 ss.)
o da leggi speciali, non essendovi ragioni per una disparità di trattamento. Articolo 9. L’articolo 9 del
decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII
della legge fallimentare. Il comma 1,
lettera a), introduce nell’articolo 118, secondo comma, primo periodo,
del r.d. l’inciso <<nei casi di chiusura previsti dai numeri 3) e 4)>>:
esso
serve limitare la cancellazione della società fallita dal registro
delle imprese su richiesta del curatore ai soli casi in cui alla cessazione
del fallimento non vi siano più beni nel patrimonio sociale, evitandola nei
casi di chiusura di cui ai numeri 1) e 2), nei quali non avrebbe alcuna giustificazione. Il medesimo
comma 1, lettera b), introduce nel secondo comma, secondo periodo, dello
stesso art. 118 l’inciso <<nei casi previsti dai numeri 1) e 2)>>:
esso
serve a limitare l’automatica chiusura del fallimento dei
fallimenti dei soci illimitatamente responsabili in conseguenza della
chiusura del fallimento della società ai soli casi in cui non vi sono debiti
sociali, nel qual caso non si giustifica la
prosecuzione dei fallimenti dei soci, aperti allo scopo di attuare secondo le
regole del concorso la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni
sociali di cui i soci debbono rispondere. Il comma 2,
lettera a), aggiunge all’articolo 119, terzo comma, del r.d. un
secondo periodo dopo il primo, allo scopo di dettare regole chiare e
rispettose delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. circa la ricorribilità
per cassazione del provvedimento emesso in sede di reclamo avverso il decreto
che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta. Lo stesso
comma 2, lettera b), inserisce nell’art. 119 un comma
dopo il terzo, per stabilire il momento dal quale il decreto di chiusura
acquista efficacia, facendo coerente applicazione della regola generale di
cui all’art. 741, primo comma, del codice di procedura civile,
coordinata con la ricorribilità per cassazione, di cui al comma precedente. La
sostituzione – da parte del comma 3 – del primo comma dell’articolo
120
del r.d. è conseguenza dell’abrogazione dell’art. 50 e della
soppressione dell’istituto della riabilitazione civile: le
incapacità speciali che colpiscono il fallito non possono che cessare tutte
automaticamente con la chiusura fallimento. Il nuovo
primo comma dell’articolo 120 chiarisce, quindi, che con la
chiusura della procedura fallimentare cessano non solo tutti gli effetti
del fallimento sul patrimonio del fallito, ma anche tutte le conseguenti
incapacità personali del fallito medesimo, qualunque sia la fonte normativa
che le preveda. Nell’articolo
121,
terzo comma, della legge fallimentare la sostituzione – ad opera del comma 4
– della parola <<appellata>> con la
parola <<reclamata>>, è conseguenza della modifica apportata all’art. 18 del r.d.. Il comma 5
reca modifiche all’art. 124 del r.d. Il nuovo
primo comma dell’articolo 124 presenta l’importante
novità
consistente nel fatto che, per poter presentare la proposta di concordato
fallimentare, il debitore fallito deve aver tenuto la contabilità e che i dati
risultanti dalla stessa e le altre notizie disponibili consentano al curatore
di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Con la
seconda modifica l’impedimento temporale di sei mesi dalla
dichiarazione di fallimento, per la presentazione della domanda di concordato
da parte del debitore fallito, viene elevata al termine più congruo di un
anno. Si rafforza in questo modo l’incentivo all’utilizzazione della
procedura alternativa di concordato preventivo. Al terzo
comma, in accoglimento dell’osservazione della Camera, si precisa che il
debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai
creditori muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia
incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella
misura in cui tale credito non risulti capiente. Viene
inoltre chiarito che la relazione giurata sul valore di mercato attribuibile
al cespite o al credito dev’essere redatta da un professionista,
iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all’articolo
28,
lett. a) e b) del r.d. Nel quarto
comma, primo periodo, del medesimo art. 124, l’aggiunta delle parole
<<uno
o
più creditori o da>> chiarisce che è identica la
disciplina del concordato sia che venga proposto da un terzo sia cha venga proposto da
uno o più creditori, come previsto dal primo comma, non essendovi ragioni per
differenziare la posizione del terzo proponente da quella del creditore
proponente. Conseguentemente, nel quarto comma, secondo periodo, la parola <<terzo>>
è
sostituita dalla parola <<proponente>>. Il comma 6
reca modifiche all’articolo 125 del r.d. La
soppressione, nel primo comma dell’articolo 125 del r.d.
del riferimento al parere del comitato dei creditori, ha una funzione di mero
coordinamento, posto che tale funzione viene recuperata nel nuovo secondo
comma del medesimo articolo. Mentre, l’aggiunta delle parole
<<ed
alle
garanzie offerte>> colma una lacuna dell’attuale disposizione
che non fa riferimento al concordato fallimentare con garanzia. Le modifica apportata all’articolo 125, secondo comma, della legge fallimentare
serve a precisare che la valutazione di merito della proposta spetta al
comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta una delibazione di mera legittimità sulla ritualità della proposta, in coerenza
con il nuovo assetto dei rapporti
fra gli organi preposti al fallimento. Il comma 7 modifica il primo e
secondo comma dell’art. 128 del r.d. stabilendo che << Il
concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel
maggior numero di classi.>>. In tal modo, si chiarisce che il
voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto è
sempre necessario per l’approvazione di qualsiasi tipo di concordato,
anche quello che prevede la suddivisione dei creditori in classi. In tal
caso, difatti, oltre al voto favorevole del maggior numero di classi, è comunque
necessario che il concordato riporti anche il voto favorevole della
maggioranza di tutti i crediti ammessi al voto. Nell’articolo
128,
quarto comma, della legge fallimentare la sostituzione delle parole <<una
sentenza
emessa>>
con
le parole <<un provvedimento emesso>>
viene
anch’essa
a
correggere un difetto di coordinamento, posto che all’esito dei
procedimenti ex artt. 98 e 101 del r.d. è emesso decreto e non sentenza. Il comma 8
sostituisce l’art. 129 del r.d.. Il comma
primo del nuovo art. 129 riproduce il corrispondente comma primo del testo
precedente. Il comma
secondo risulta modificato rispetto al testo attuale laddove
prevede che la comunicazione al proponente ha la funzione di far chiedere al
medesimo l’omologazione del concordato, nonché laddove prevede che la relazione
conclusiva è depositata dal comitato dei creditori, anziché dal curatore: la modifica è logica
conseguenza della modifica dell’art. 125, terzo comma, nella parte in cui
si prevede che spetta al comitato dei creditori, e non più al curatore, dare
il <<parere favorevole>> sulla proposta di concordato. Per l’ipotesi che il
comitato non adempia, si prevede che la relazione sia redatta dal curatore,
salvo che la proposta sia stata da lui presentata. I commi
terzo e quarto riproducono i corrispondenti commi terzo e quarto del testo
attuale. Il nuovo
quinto comma stabilisce che << Se sono state proposte opposizioni,
il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al
secondo periodo del primo comma dell’articolo
128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la
convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili>>. Il comma 9
sostituisce l’art. 131 del r.d., modellando il procedimento di
reclamo avverso il decreto conclusivo del giudizio di omologazione alla
stregua di uno schema uniforme di rito camerale fallimentare. Il comma
primo del nuovo art. 131 del r.d. riproduce il corrispondente comma primo del
testo vigente. Il comma
secondo stabilisce che il termine di trenta giorni per la proposizione del
reclamo decorre dalla notificazione del decreto da farsi a cura della
cancelleria, allo scopo di garantire da un lato il diritto di difesa dei
soggetti legittimati al reclamo e dall’altro le esigenze
di celerità nella definizione del giudizio. I commi dal terzo al
nono disciplinano la fase introduttiva del procedimento conformemente agli
altri procedimenti camerali sul modello del rito del lavoro. Il comma
decimo disciplina l’istruttoria. Il comma
undicesimo stabilisce che la corte provvede con decreto motivato, non
diversamente da quanto previsto dal testo attuale. Il comma
dodicesimo riproduce il comma sesto del testo vigente, precisando tuttavia
che il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione
da
farsi a cura della cancelleria, per le ragioni già indicate a proposito del
provvedimento di primo grado. Il comma 10
sostituisce l’art. 137 del r.d. Il comma
primo del nuovo art. 137 del r.d. riserva ai soli creditori la legittimazione
a chiedere al risoluzione del concordato: la modifica è coerente
con l’impostazione di fondo della disciplina del concordato
accolta dalla riforma e con la scelta di abolire, in linea di principio, l’iniziativa
officiosa del tribunale. Il comma
secondo richiama le disposizioni dell’art. 15, in
quanto compatibili, onde omologare il procedimento allo schema uniforme del
rito camerale. Il comma
terzo prevede, come già il precedente testo, la partecipazione necessaria del
garante al procedimento. Il comma
quarto prevede che la pronuncia con cui si risolve il concordato e si riapre
il fallimento ha forma di sentenza, analogamente a quanto si prevede per la
pronuncia con cui si dichiara il fallimento e per quella con cui lo si riapre
a norma dell’art. 121. I commi
quinto, sesto, settimo e ottavo riproducono sostanzialmente i corrispondenti
attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto, salvo le necessarie variazioni
di carattere formale. Il comma 11
sostituisce l’art. 138 del r.d., ma ne riproduce sostanzialmente il
contenuto, sostituendo la sentenza al decreto, quale forma del provvedimento
conclusivo del procedimento di annullamento del concordato, in coerenza con l’art. 137, nonché
con gli artt. 16 e 121 del r.d.. Articolo 10. L’articolo 10 del
decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo IX
della legge fallimentare. Il comma 1 modifica
l’articolo 142, terzo comma, lettera a), del r.d. allo scopo di
individuare più appropriatamente taluni debiti per i quali l’esdebitazione
non
è ragionevolmente giustificabile: sono quelli derivanti
da rapporti <<estranei all’esercizio dell’impresa>>, anziché da
rapporti <<non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo
46>>. Il comma 2 modifica
l’articolo 144, primo comma, del r.d., introducendo una regola più
equilibrata e di agevole ed uniforme applicazione circa il trattamento da
farsi ai creditori concorsuali non concorrenti. Articolo 11. L’articolo 11 del
decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo X della
legge fallimentare. Nell’articolo
147,
sesto comma, della legge fallimentare la sostituzione della parola <<appello>>
con
la parola <<reclamo>> è conseguente alla modifica apportata all’art. 18. Articolo 12. L’articolo 12 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo I, della legge
fallimentare. Il comma 1
reca modifiche alla rubrica dell’articolo 160 del
r.d., sostituendo, in sintonia con il nuovo contenuto del medesimo articolo,
la parola “condizioni” con la parola “presupposti”. Il comma 2
reca modifiche all’articolo 160 del r.d. La normativa
precedentemente in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo,
ed a differenza di quanto poteva invece accadere nell’ambito
di
un concordato fallimentare, di offrire un pagamento in percentuale dei
creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro
credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al
presumibile valore di realizzo dei beni sui quali il privilegio cade. Si è quindi
voluto, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo
strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di
disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la
proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in
percentuale dei creditori privilegiati, semprechè la misura del
soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato
in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade. In
accoglimento dell’osservazione della Camera, si precisa,
analogamente a quanto già previsto nel concordato fallimentare, che il
debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori
muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia
incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella
misura in cui tale credito non risulti capiente. Anche in
questo caso, in coerenza con quanto dispongono i novellati articoli 67, terzo
comma, lett. d), 161, terzo comma e 182-bis primo comma del r.d., ed in
accoglimento di una specifica osservazione del Senato, si
ribadisce che, il professionista abilitato a redigere il piano attestato di
risanamento previsto dalla disposizione in esame, oltre ad
avere i requisiti previsti dall’articolo 28, lettere
a) e b) del r.d., deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il comma 3
reca modifiche all’articolo 161 del r.d. La normativa
precedentemente in vigore prevedeva criteri difformi in ordine ai requisiti
che il professionista incaricato di redigere le attestazioni previste dagli articoli 67,
comma terzo, lett. d), dall’art. 161 e dall’art. 182 bis
doveva possedere. Si è deciso, quindi, di uniformare i requisiti previsti
dalle citate disposizioni prevedendo, in considerazione del fatto che si
tratta di una attività avente un contenuto marcatamente
tecnico-contabile, che il professionista incaricato, oltre a possedere le
caratteristiche contemplate dall’articolo
28, lettere a) e b) del r.d., debba
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il comma 4
sostituisce l’articolo 162 del r.d. L’articolo 162
necessitava di una riscrittura al fine di adeguarne il contenuto alle modificazioni
che le norme in esso richiamate avevano subito già in occasione dell’intervento operato con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto
legge 16 marzo 2005, n. 35. La nuova
norma disciplina l’ipotesi di inammissibilità della proposta
concordataria disponendo che il tribunale può concedere al debitore un
termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti e che se, all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 160, primo ed al secondo comma, e dell’articolo 161, sentito il
debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, il
medesimo tribunale, dichiara inammissibile la proposta di concordato. La norma
dispone altresì che in questa ipotesi il tribunale, su istanza di parte o del
pubblico ministero, pervenga alla dichiarazione di fallimento all’esito del medesimo
procedimento, purché al debitore sia stata previamente contestata l’insolvenza
e,
dunque, la possibilità che ne fosse dichiarato il fallimento e, ovviamente,
purché venga accertata la sussistenza dei presupposti, oggettivo e
soggettivo, per la dichiarazione di
fallimento. In tal modo, si rende proponibile
avverso la sentenza il reclamo previsto dall’art. 18 anche per
far valere motivi attinenti all’ammissibilità della
proposta di concordato. Il comma 5
reca modifiche all’articolo 163 del r.d. Il primo
comma dell’articolo 163 ha subito le modificazioni necessarie a
coordinarne il contenuto con il novellato art. 162 del r.d.. L’attuale secondo
comma dell’art. 162 prevede, inoltre, l’obbligo di
depositare, in un termine brevissimo (quindici giorni dall’emissione del decreto di ammissione) una somma liquida
corrispondente a quanto necessario a coprire le spese dell’intera procedura. Trattandosi di somme che possono essere, in procedure di valore elevato, anche
ingenti, al fine di rimuovere un possibile ostacolo all’accesso alla procedura concordataria l’obbligo
di deposito è stato limitato al 50%
delle spese, con facoltà per il giudice di ridurlo ulteriormente sino al 20%.
Attraverso il richiamo all’articolo
34, primo comma del r.d., si
consente che le somme riscosse siano
investite in strumenti finanziari. Il comma 6
reca modifiche all’articolo 166 del r.d. La
sostituzione del primo periodo del primo comma dell’articolo 166 (<<Il
decreto
è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17>>), viene a uniformare le modalità di pubblicazione del
decreto di apertura della procedura di concordato preventivo a quelle della
sentenza di fallimento, atteso che l’affissione
alla porta esterna
del tribunale è stata abolita dal nuovo art. 17. Articolo 13. L’articolo 13 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo II della legge
fallimentare. La modifica del primo
comma dell’articolo 168 del r.d., ha una funzione di coordinamento di tale
disposizione con quanto previsto dall’articolo 180, in
materia di omologazione del concordato preventivo. Articolo 14. L’art. 14 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo III, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il comma 1
sostituisce l’art. 173 del r.d., onde evitare che la dichiarazione
di fallimento, nei casi ivi contemplati, possa atteggiarsi come mera sanzione
rispetto a comportamenti scorretti del debitore. Si prevede, pertanto, la
revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ove si accertino i gravi fatti
indicati
dalla norma o la mancanza delle condizioni di ammissibilità. Si prevede
altresì la dichiarazione di fallimento, ma solo su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti
di cui agli artt. 1 e 5, nel rispetto, comunque, del diritto di difesa del
debitore. Articolo 15 L’articolo 15 del
decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo IV
della legge fallimentare. Il comma 1
inserisce nell’art. 175 del r.d., dopo il primo comma,
un nuovo comma, in quanto, al fine di evitare iniziative del debitore
non sempre corrette che comunque appesantiscono i tempi di definizione della procedura, si è ritenuto
opportuno inserire la regola secondo la quale la proposta di concordato non
può più essere modificata una vota avute inizio le operazioni
di voto. Il comma 2 sostituisce l’articolo 177 del r.d. Il primo ed
il secondo comma dell’art. 177 è stati così modificati:
<< Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel
maggior numero di classi>>. In tal modo, anche nel concordato preventivo si chiarisce, analogamente a quanto stabilito anche per il
concordato fallimentare ed in accoglimento delle osservazioni di Camera e
Senato, che il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto
è sempre necessario per l’approvazione
di qualsiasi tipo di concordato, anche quello che prevede la suddivisione dei
creditori in classi. In tal caso, difatti, oltre al voto favorevole del
maggior numero di classi, è comunque necessario che il concordato riporti anche
il voto favorevole della maggioranza di tutti i crediti ammessi al voto. Le
correzioni apportate al terzo comma si sono rese necessarie al fine di chiarire
quale fosse il meccanismo di voto per i creditori privilegiati nel caso in
cui la proposta concordataria prevedesse il pagamento in percentuale del loro
credito. Si è, così, previsto, analogamente alla disciplina già in vigore
relativamente al concordato fallimentare, che tali crediti vengano
considerati chirografari per la parte del credito destinata a non trovare
soddisfazione sui beni oggetto del diritto di prelazione. La norma di
cui all’articolo 178, quarto comma, del r.d. ha subito un’integrazione
– da parte del comma 3 – al fine di chiarire in modo espresso
edin linea con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che ai fini del computo
delle maggioranze si deve tenere conto dei voti pervenuti nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori. Articolo 16. L’articolo 16 del
decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo V della
legge fallimentare. Il comma 1 reca modifiche
all’articolo 179, primo comma del r.d. al fine di eliminare
alcuni difetti di coordinamento nei richiami operati dalla norma. Il comma 2
sostituisce l’art. 180 del r.d., onde dettare una disciplina del
giudizio di omologazione analoga a quella dettata per il concordato
fallimentare e conformata allo schema uniforme del rito camerale, con le necessarie
varianti. Per l’ipotesi che sia
respinto il concordato, si prevede che sia contestualmente dichiarato il
fallimento, all’esito del medesimo procedimento, ma solo
su istanza di uno dei creditori che vi partecipano o su richiesta del
pubblico ministero e previo accertamento dei presupposti di cui agli artt. 1
e 5 del r.d.. Con l’inserimento
– ad opera del comma 3 – di quattro nuovi commi nell’articolo
182,
si viene a dettare una più completa e razionale disciplina della liquidazione
dei beni ceduti ai creditori col concordato, garantendo che le operazioni
liquidatorie si svolgano correttamente ed efficacemente nell’interesse dei
creditori. In particolare, l’ampliamento dell’uso degli
strumenti negoziali e la maggiore scioltezza che caratterizzano la nuova
disciplina della liquidazione dell’attivo nel
fallimento inducono ad estendere tale disciplina
alla fase liquidatoria del concordato preventivo, la quale allo stato è
rimessa alla discrezionalità del liquidatore ed alle “modalità” non meglio
individuate che dovrebbero essere stabilite dal tribunale ai sensi del
primo comma dell’art. 182. L’ampliamento
dei
poteri autorizzatori del comitato dei creditori è in sintonia
col nuovo regime degli organi del fallimento, a maggior tutela del ceto
creditorio. Il comma 4
reca modifiche all’articolo 182-bis del r.d. Il primo
comma dell’art. 182 bis ha subito correzioni meramente formali, ad
eccezione della precisazione – in accoglimento dell’osservazione del Senato –
dei requisiti che deve possedere l’esperto chiamato a
redigere una relazione in ordine alla attuabilità dell’accordo.
Al
fine
di
uniformare i requisiti previsti dall’art. 182 bis, dall’art. 67, comma
terzo, lett. d) e dall’art. 161 si prevede, anche in considerazione del fatto che si tratta di una attività avente un contenuto
marcatamente tecnico-contabile, che il professionista incaricato anche in questo caso debba possedere, oltre le caratteristiche contemplate dall’articolo 28, lett. a) e b) del r.d., anche
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Nulla è
stato cambiato quanto alla necessità che i creditori estranei all’accordo
vedano il loro credito pagato in modo regolare, ossia per l’intero ed alla scadenza. Alla norma è
stato aggiunto un secondo comma, che sancisce, nelle more
del procedimento omologatorio e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni, la sospensione ope legis degli atti esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del
debitore. La protezione automatica del patrimonio del debitore risulta
funzionale all’attuazione
dell’accordo e, in particolare, alla
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Si è voluto in questo modo ovviare ad una
delle questioni che maggiormente potevano avere reso poco conveniente la
presentazione di un accordo di ristrutturazione, al fine di
rendere più agevole l’utilizzazione
di un istituto che non ha avuto, ad
oggi, la diffusione auspicata. Il comma 5,
in accoglimento delle osservazioni delle competenti commissioni di Camera e
Senato, sostituisce l’ultimo comma dell’articolo 182-ter
della L.F., così da eliminare uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo
degli
accordi stragiudiziali. Rimosso l’espresso divieto di
applicare ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali le
disposizioni di cui all’art. 182-bis in materia di accordi di ristrutturazione
dei debiti, si prevede ora espressamente la possibilità per l’imprenditore
in
stato di crisi di avvalersi dello strumento della transazione fiscale di cui all’articolo
182-ter
L.F. La norma
disciplina il procedimento per la presentazione della proposta di transazione fiscale ed il
rilascio dell’eventuale assenso che deve essere espresso dagli organi competenti
entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta. L’ultimo periodo
precisa che l’assenso espresso nelle forme e nei tempi
previsti dall’ultimo comma dell’art. 182-ter equivale a sottoscrizione dell’accordo
di
ristrutturazione. Il comma 6
sostituisce l’art. 183 del r.d.. Con l’inserimento della
previsione del reclamo alla corte di appello per l’impugnazione
sia
del decreto, che dell’eventuale sentenza di fallimento emessi all’esito del giudizio
di omologazione, serve a chiarire e razionalizzare il regime di impugnativa
dei provvedimenti emessi all’esito del giudizio di omologazione, nel
rispetto dei principi del “giusto processo”. Articolo 17. L’articolo 17 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo VI della legge
fallimentare. Il comma 1
sostituisce l’art. 186 del r.d., dettando una disciplina uniforme a
quella prevista per il concordato fallimentare. Di notevole
importanza è la disposizione che, in coerenza con l’accentuata
natura
privatistica del concordato preventivo, condiziona la risoluzione del
concordato alla non scarsa importanza dell’inadempimento. Si
chiarisce, infatti, in aderenza ai principi generali, che il concordato
preventivo non si può risolvere se l’inadempimento risulta
essere di scarsa importanza Si recuperano, in questo modo, tutti i principi sull’importanza
dell’inadempimento contrattuale elaborati con riferimento alla norma
generale di cui all’articolo 1455 del cod. civ. Articolo 18. L’articolo 18 del
decreto legislativo reca modifiche al Titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Il comma 1
sostituisce, all’articolo 195, quinto comma, del r.d. la
parola “appello” con la parola “reclamo”, quale
conseguenza della modifica apportata all’art. 18. Il comma 2
sostituisce i commi secondo e terzo dell’articolo 209 del
r.d., al fine di richiamare le nuove norme in materia di accertamento
dello stato passivo. Il comma 3
abroga l’articolo 211 del r.d. in materia di responsabilità sussidiaria,
limitata o illimitata, dei soci. Il comma 4
sostituisce l’articolo 213 del r.d., onde recepire le
statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 2006, n. 154,
la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma
secondo, «nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei “creditori
ammessi”» - fra i quali ha precisato la Corte vanno compresi i “creditori
prededucibili” - «il termine perentorio di venti giorni per proporre
contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto
deposito
del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto
deposito
effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra
modalità prevista dalla legge». Con la nuova
formulazione si adegua, altresì, il procedimento ai principi del “giusto
processo”, omologandolo allo schema uniforme del rito camerale
attraverso il richiamo alle disposizioni del novellato articolo
26. Il comma 5
sostituisce l’articolo 214 del r.d., allo scopo di adeguare
la disciplina del concordato della liquidazione coatta amministrativa,
uniformandola per quanto possibile alla nuova disciplina del concordato
fallimentare e rendendola più rispettosa delle garanzie della difesa e del
contraddittorio. Il comma 6
sostituisce l’articolo 215 del r.d. apportando modifiche consequenziali
a quelle previste negli art. 137 e 138 del r.d. in sede di risoluzione e
annullamento del concordato fallimentare. Articolo 19 L’articolo in commento
estende retroattivamente l’applicazione del beneficio
dell’esdebitazione anche alle procedure fallimentari pendenti al
16 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006. In tal
modo, il beneficio dell’esdebitazione potrà essere accordato a tutti i
falliti, indipendentemente dalla data di apertura della procedura
fallimentare. Per le procedure fallimentari innanzi dette, chiuse prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, la norma prevede che le
domande di esdebitazione debbano essere presentate nel termine di un anno
dalla medesima data. Articolo 20 L’articolo 2 sopprime
la lettera a) dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, in tema di disciplina del commercio: disposizione che
vietava l’iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati
falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione. Con l’abrogazione
dell’intera lettera, quindi, non solo verranno superate le
problematiche applicative relative alla soppressione del procedimento di
riabilitazione, ma sarà possibile iscrivere nel registro delle imprese anche
il fallito, quale titolare di una nuova impresa commerciale, distinta da
quelle assoggettate a fallimento. Articolo 21 Il comma 1
sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le norme del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti”, che prevedono l’iscrizione
nel
casellario giudiziale delle notizie relative alle procedure concorsuali. Si è
ritenuto che l’iscrizione di tali notizie nel casellario
giudiziale rappresenti un inutile duplicato rispetto alle analoghe iscrizioni
nel registro delle imprese, previste dalla legge fallimentare. Poiché le
norme del Testo Unico n. 313 del 2002 abrogate dal comma 1 dell’articolo
21
del presente decreto continueranno ad applicarsi alle procedure concorsuali
pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo, in maniera tale che il
nuovo regime troverà applicazione soltanto per le procedure concorsuali
aperte a far data dal 1° gennaio 2008, il comma 2, stabilisce, al fine di eliminare
ogni difetto di coordinamento, che per i certificati relativi
alle procedure aperte nell’arco temporale compreso tra il 16 luglio
2006 ed il 31 gennaio 2007, gli effetti riferiti alla riabilitazione civile
dalla lettera n), del comma 1 dell’art. 25, del
T.U., andranno ricondotti alla chiusura del fallimento (trattasi, infatti, di
procedure per le quali non è più prevista la riabilitazione civile e tutte le
incapacità personali del fallito cessano con la chiusura del fallimento). Articolo 22 Reca norme
in materia di entrata in vigore del decreto legislativo, nonché la disciplina
transitoria riguardante l’applicazione delle norme del medesimo
decreto. La scelta
compiuta è stata quella di rendere applicabili le disposizioni del presente
decreto soltanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento ed alle
procedure fallimentari, rispettivamente, iniziati o aperte successivamente
alla data di entrata in vigore dello stesso. Fanno
eccezione a tale disciplina gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5 e 20 che,
atteso il loro particolare contenuto, si applicheranno a tutte le procedure
in corso. L’articolo 19, invece, si applicherà, altresì,
alle procedure di fallimento disciplinate dalla medesima norma che
risulteranno chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall’attuazione
del
presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell’Erario. |