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Art. 2502 Bis

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Art. 2503 Bis

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE II
Della fusione delle società

Art. 2503
Opposizione dei creditori

I. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione (1) prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
II. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

_______________
(1) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, dopo le parole «anteriori all'iscrizione» ha inserito le seguenti: «o alla pubblicazione». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.



Società per azioni – Scissione – Opposizione – Ricorso per l’esecuzione della delibera in pendenza del giudizio di opposizione – Abrogazione del processo societario – Competenza – Giudice dell’opposizione – Sussistenza.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 69/2009, che ha abrogato il rito societario, e con esso l'art. 33 della L. 5/2003, il ricorso proposto dalla società che chieda di essere autorizzata all'esecuzione della delibera di scissione da essa adottata, nella pendenza di opposizione alla stessa delibera proposta da uno dei creditori della società, deve essere presentato al giudice investito dell'opposizione e non deve essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 737 e seguenti codice procedura civile, che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio davanti al Tribunale. (is) (riproduzione riservata) Appello Genova 04 febbraio 2010


Società - Fusione - Modalità - Opposizione dei creditori - Società di persone - Incorporazione in una società di capitali - Mancata opposizione dei creditori nel termine di cui all'art. 2503 cod. civ. - Conseguenze - Liberazione del socio accomandatario della società incorporata per le obbligazioni anteriori all'iscrizione della delibera di fusione - Esclusione - Comunicazione ai creditori ex art. 2499 - Necessità - Mancanza comunicazione - Conseguenze - Responsabilità socio per obbligazioni pregresse - Estensibilità al socio del fallimento della società incorporante.

Con riguardo ad un'ipotesi di fusione c.d. eterogenea di società, e tenuto conto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2503 cod. civ. (sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 20 febbraio 1995), la fusione senza opposizione dei creditori nel termine stabilito dall'articolo citato non è sufficiente a determinare la liberazione del socio accomandatario, illimitatamente responsabile, della società incorporata per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione, occorrendo a tal fine che nei riguardi dei creditori sia attivato il meccanismo previsto dall'art. 2499 cod. civ., ossia che a ciascuno di essi sia data comunicazione, con raccomandata, di detta delibera e che il creditore sociale medesimo dia il proprio consenso alla deliberazione ovvero lo neghi espressamente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Ove questa manchi, permane, nonostante l'intervenuta fusione eterogenea, la responsabilità per le obbligazioni pregresse del socio illimitatamente responsabile della società di persone incorporata, del quale può essere, pertanto, dichiarato il fallimento (in estensione) in conseguenza del fallimento della società di capitali incorporante. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 29 marzo 1996


Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto - Licenziamento - Volontario ("Ad Nutum") - Preavviso - Trasferimento d'azienda - In genere - Licenziamento con preavviso intimato da un istituto di credito - Successiva stipulazione da parte di quest'ultimo dell'atto pubblico di incorporazione in altro istituto di credito - Mantenimento in servizio del dipendente dopo la scadenza del termine di preavviso e prima di quella del termine di tre mesi ex art. 2503 cod. civ.. - Effetti.

Società - Fusione - Effetti.

La disposizione dell'art. 2503 cod. civ., secondo la quale la fusione di due società può essere attuata solo dopo tre mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese (pubblicazione condizionata, nel caso di istituti di credito, al nullaosta della banca d'Italia), comporta che l'atto di fusione, se stipulato prima, è valido, ma la sua efficacia - estintiva delle società che si fondono e costitutiva della nuova società o, nel caso di fusione per incorporazione, soltanto estintiva della società incorporante - resta sospesa finché non sia decorso il termine fissato dalla legge. Pertanto, nel caso in cui un istituto di credito, che, dopo aver intimato il licenziamento con preavviso ad un dipendente, abbia stipulato l'atto pubblico di sua incorporazione in altro istituto di credito prima del decorso del termine trimestrale suddetto, mantenga in servizio tale lavoratore nonostante la scadenza del preavviso, anteriore al decorso del termine di efficacia della fusione, si verifica l'inefficacia, per revoca consensuale, del licenziamento intimato, con la conseguente possibilità, al verificarsi della fusione per incorporazione, della continuazione del rapporto di lavoro con l'istituto incorporante. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro 10 settembre 1981

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Macchinari per produzione tessile, impianti, capi d'abbigliamento ed arredo d'ufficio - Carinaro (CE), scade il 28 Maggio 2013

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Macchinari edili, ponteggi, materiale edile, mobili e macchine da ufficio - Prato, scade il 31 Maggio 2013

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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno"  Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).


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