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Diritto societario e Registro Imprese
Per l’applicabilità del foro del consumatore, non rileva la natura del contratto, autonomo o accessorio, bensì la qualificazione del garante come 'consumatore' Ciò che è determinante, per l’applicabilità del foro del consumatore, non è la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma è la qualificazione del garante come “consumatore”, secondo il criterio oggettivo stabilito dall’art. 2, lettera b), Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo (art. 33.2 lettera u d.lgs. 206/2005). È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste abbiano agito. [Nel caso di specie, è stata negata la qualità di consumatore – perché non aveva agito per scopi estranei alla sua attività professionale - a chi, al momento della stipula della polizza fideiussoria, era detentore di significative quote sociali e rivestito cariche di amministrazione della società garantita.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 14 settembre 2020.
Azione di responsabilità promossa nei confronti di un collega: il curatore non è tenuto all’osservanza dei canoni deontologici Allorché un professionista assuma la funzione di curatore fallimentare, il carattere pubblicistico dell’incarico fa venir meno il rapporto orizzontale che sussiste fra i colleghi (e che ispira i dettami contenuti nel codice deontologico) e determina il passaggio ad una relazione di tipo verticale, in cui gli interessi pubblicistici affidati al curatore assumono preminenza rispetto ad ogni altro interesse. Ne deriva che il curatore non è tenuto all’osservanza dei canoni deontologici che gli potrebbero imporre una deviazione dai doveri inerenti il pubblico ufficio, come il trattare un collega, nell’esercizio dell’azione di responsabilità, con un particolare favore e comunque diversamente dagli altri convenuti. Va escluso pertanto che, a fronte di una richiesta risarcitoria milionaria scaturente da fatti che avrebbero potuto configurare ipotesi di reato, possa configurarsi un obbligo di “assistenza reciproca”, secondo il tenore letterale del primo comma dell’art. 15 del codice deontologico. Deve, inoltre, escludersi che il curatore debba valutare in modo differenziato le condotte degli amministratori della società fallita, a seconda che essi rivestano o meno la qualifica di dottori commercialisti, perciò egli, investito di un dovere di diligenza ed obiettività nell’interesse pubblico, non può operare secondo canoni differenti a seconda dei soggetti coinvolti, a tutela di quello stesso interesse pubblico affidato alle sue cure. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 12 marzo 2020.
Responsabilità del collegio sindacale e della banca per abusivo ricorso al credito e legittimazione del curatore fallimentare I sindaci sono corresponsabili con gli amministratori degli illeciti da questi commessi se, a fronte di iniziative anomale di questi ultimi, non abbiano adottato (ricercandolo di volta in volta), lo strumento di reazione più consono a loro disposizione affinché la loro vigilanza sull’operato degli amministratori fosse effettiva e non puramente formale. I soli ammonimenti rivolti all’organo amministrativo, non seguiti dall’esercizio dei poteri di sollecitazione e denuncia interni ed esterni, non valgono ad escludere la responsabilità dei sindaci; del pari non escludono la responsabilità dei sindaci l’essere stati tenuti all’oscuro delle vicende societarie o l’aver assunto la carica dopo la commissione degli illeciti se fosse stata da loro esigibile una condotta che avrebbe permesso di scoprire le condotte illecite e di reagire ad esse, evitando ulteriori danni. Sebbene il curatore fallimentare non sia legittimato in generale ad agire per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere in vita un’impresa decotta (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7030), sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad agire, ex artt. 146 L. Fall. e 2392 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a quest’ultima ascritta sia di terzo responsabile solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c., del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore (Cass., sez. I, 20 aprile 2017 n. 9983). Se è indubbia la responsabilità della banca verso la curatela per concorso nell’abusivo ricorso al credito in presenza di perdita integrale del capitale, più complesso è invece valutare la sussistenza della responsabilità della banca nelle situazioni in cui la società, pur non avendo perso il capitale sociale, non è comunque più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; in tali casi, alla luce dei recenti interventi di riforma delle procedure concorsuali, può ravvisarsi l’abusività del ricorso al credito se il finanziamento non è oggettivamente compatibile con le capacità produttive del finanziato, e quindi in definitiva se non è oggettivamente ipotizzabile, anche sulla scorta del piano industriale elaborato per l’ottenimento del finanziamento, un livello di ricavi tale da coprire i costi del finanziamento e garantire la sua restituzione alle scadenze pattuite. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 22 maggio 2020.
Il professionista deve trasmettere al R.I. un documento informatico originale in formato PDF/A-1 Al fine di ottenere l’iscrizione al registro imprese della cessione di quote di società da parte di professionista abilitato è necessario che venga trasmesso un documento informatico originale in formato denominato “.PDF/A-1” (standard ISO 19005-1-2005) mentre la normativa tecnica non consente la iscrizione di atti formati ricorrendo a procedure di digitalizzazione c.d. di secondo grado in quanto, in tal caso, si crea una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non un originale informatico (nel caso di specie l’atto trasmesso al registro imprese era stato realizzato tramite la scansione ottica dell’atto digitale inviato alla Agenzia delle Entrate). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 09 dicembre 2020.
Cambiale agraria, prescrizione dell'obbligazione cambiaria per l'avallante e inopponibilità del rapporto causale La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria (art. 43, 4 comma, T.U.B.), e l’azione cambiaria si prescrive per il decorso di tre anni dalla scadenza del titolo (art. 94, 1 comma, R.D. n. 1669/1933, applicabile anche all’avallante ai sensi dell’art. 37, 1 comma, stesso testo, secondo il quale l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato); sicché la banca opposta non può agire nei confronti dell’opponente avallante con l’azione causale, esperibile solo nei confronti del debitore principale. Nella cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell’avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, sicché è da escludere che l’avallante sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore principale in base al contratto garantito dal titolo (cfr. Cass. n. 22546 del 20/10/06; Cass. n. 4349 del 16/05/97; Cass. n. 4925 del 28/05/1996), in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell’ambito di tali rapporti opera l'inversione dell’onere della prova di cui all'art. 1988 cod.civ., non già tra avallante e avallato (cfr. Cass. n. 22186 del 20/10/2014); Nei rapporti tra avallante e avallato, ove quest’ultimo agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante, va dimostrato che l’avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di un’esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell’art. 1937 cod.civ. (in tal senso Cass. n. 8971 del 11/09/97). (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata) Tribunale Verona 30 novembre 2020.
Provvedimenti cautelari: Tribunale delle imprese o Giudice del lavoro? La concorrenza sleale degli ex agenti e procacciatori d'affari L'azione di concorrenza sleale ex art. 2598 comma 2 c.c. e artt. 98 e 99 c.p.i. posta in essere da ex agenti e procacciatori d'affari della mandante è sottoposta alla competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, se l'azione viene radicata a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2598 c.c. e non per violazione del patto di non concorrenza L'utilizzo sistematico ed il contatto dei clienti delle liste clienti della ex mandante costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. se emerge una sistematica attività di distrazione di clientela e imitazione delle iniziative imprenditoriali della medesima. (Massimiliano Marche) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 21 settembre 2020.
Provvedimento cautelare di sospensione della delibera di assemblea di s.r.l. per violazione del quorum deliberativo previsto dallo Statuto La violazione del quorum deliberativo previsto dallo Statuto integra il requisito del periculum in mora, costituito dalla compressione permanente del diritto dei soci e della società ad essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo di per se stessi destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società. (Mauro Di Martino) (riproduzione riservata) Tribunale Milano 01 dicembre 2020.
Ristretta compagine societaria, presunti utili occulti e prova dell’estraneità del socio alla gestione Il consolidato orientamento della giurisprudenza, in presenza di una ristretta compagine societaria, fa derivare dall’accertamento di maggiori ricavi accertati alla società una distribuzione di tali presunti utili occulti nei confronti dei soci in proporzione della loro quota di partecipazione. Il vincolo di reciproco controllo da parte dei soci che caratterizza le società formate da una ristretta base societaria e che legittima l’applicazione della presunzione può essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione ed alla conduzione societaria. La prova può essere formulata documentando l’estraneità del contribuente alle attività sociali, la mancata approvazione dei bilanci, le azioni giudiziarie promosse dal contribuente nei confronti dell’altro socio. [Nel caso posto all’esame della Commissione Tributaria Regionale il ricorrente, socio della s.r.l., aveva documentato una serie di iniziative conflittuali civili e penali proposte dal socio nei confronti dell’altro socio amministratore inerente la gestione dell’attività sociale.] (Arturo Pardi) (riproduzione riservata) Commissione tributaria regionale Marche 16 giugno 2020.
Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari, sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione ex art. 5 DPR n. 917/1986. Il giudicato formatosi relativamente ai redditi societari, copre il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio e manifesta la sua efficacia, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, nei confronti del contenzioso relativo al reddito di partecipazione dei soci, se essi non hanno svolto eccezioni personali diverse da quelle proposte dalla società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Commissione tributaria regionale Bologna 16 ottobre 2020.
Efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società Il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società vincola il socio ma non la società di cui fa parte, non essendo configurabile un affidamento giuridicamente rilevante poiché, diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società scavalcando l’organo gestorio deputato a farlo. Sono valide le clausole del patto parasociale che dettano i criteri di nomina degli amministratori o prevedono che il voto dell’amministratore delegato sia neutro rispetto alle maggioranze di approvazione in quanto non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa il fatto che i criteri di nomina degli amministratori o la formazione della volontà dell’organo consiliare siano prestabiliti all’esterno rispettivamente dell’assemblea e del c.d.a. salvo che non si configuri un conflitto con l’interesse della società. Per contro è nulla la clausola del patto parasociale che prevede un quorum minimo del 70% per ogni tipo di delibera assembleare per violazione dell’art. 2369, comma 4, c.c., che esclude che l’innalzamento del quorum possa essere previsto per le delibere di approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli 08 ottobre 2020. |
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