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Estinzione e fusione di società

 

Tribunale di Biella


Società - Cancellazione ed estinzione - Iscrizione nel registro delle imprese - Esaurimento del procedimento di liquidazione - Irrilevanza - Persistenza di debiti e crediti sociali - Irrilevanza applicazione della norma di cui all'articolo 2495 c.c. alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore - Modalità.

L’art. 2495, comma 2, c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., sancisce l’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l’avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1 gennaio 2004, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza 14 aprile 2011 .


Società di persone – Trasformazione cd. eterogenea – Trasformazione in impresa individuale – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie previste dall’art. 2500speties cod. civ. – Interpretazione analogica – Esclusione. (07/09/2010)

La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma. (Franco Benasi) (riproduzione riservata) Appello Torino 14 luglio 2010 .


Società – Fusione – Nuova formulazione dell’art. 2540 bis cod. civ. – Espunzione di ogni riferimento alle società estinte – Vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto – Applicazione degli art. 10 e 11 legge fall. – Esclusione. (29/06/2010)

La nuova formulazione dell’art. 2504 bis, comma 1, codice civile non contiene più alcun riferimento alle società estinte, così che la fusione deve ora essere intesa come vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte senza che si abbia la produzione di alcun effetto successorio od estintivo; per tale motivo, in assenza della vicenda estintiva della società incorporante, non potranno trovare applicazione gli art. 10 e 11 della legge fallimentare e l’eventuale dichiarazione di fallimento potrà riguardare la sola società incorporante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale La Spezia 18 giugno 2010 .


Società – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione – Applicabilità alle società di persone – Principio generale dell’ordinamento – Sussistenza.

La modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa non faccia espresso riferimento a tale tipo di società. Deve, infatti ritenersi vigente nell’ordinamento il principio generale secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società. Tale norma, in considerazione della sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1/1/2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. (fb) Cassazione civile 12 novembre 2008 .


Società di persone – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Esclusione – Beneficio della preventivo escussione del patrimonio sociale – Salvaguardia – Necessità.

Mentre nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese l'estinzione automatica e "ope legis" della persona giuridica di cui all’art. 2495 cod. civ. non incide negativamente sul principio della responsabilità limitata dei soci (i soci, difatti, risponderanno verso i creditori sociali solo nei limiti - del tutto eventuali - di quanto indebitamente riscosso nella fase liquidatoria), assai diversa (e intuibilmente ben più severa) è invece la sorte dei soci nell'ipotesi di estinzione della società di persone, la quale comporta la riespansione incondizionata del principio della loro responsabilità illimitata verso i creditori sociali. La regola dell’estinzione automatica della società non sarà pertanto applicabile alle società di persone, dovendo essere salvaguardato il principio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale posta a vantaggio dei soci almeno fino a quando permanga un patrimonio sociale liquidabile. (fb) Tribunale Verona 29 settembre 2008 .


Procedure concorsuali - Fusione di società soggette a procedura concorsuale – Abolizione del divieto di cui all’art. 2501 cod. civ. – Ammissibilità.
Procedure concorsuali - Fusione di società soggette a procedura concorsuale – Manifestazione della volontà delle società interessate – Presupposti – Modalità.
Procedure concorsuali - Fusione di società soggette a procedura concorsuale – Chiusura della procedura concorsuale – Necessità – Conclusione della liquidazione dei beni – Ammissibilità.

In seguito alla riformulazione dell’art. 2501 cod. civ. attuata dalla riforma del diritto societario (art. 6 del D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 6), è caduto il divieto, precedentemente in vigore, di ammettere ad una operazione di fusione una società soggetta ad una procedura concorsuale.
E’ ammissibile un’operazione di fusione tra due società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria qualora l’assemblea dei soci abbia deliberato la fusione prima dell’inizio della procedura ovvero i soci medesimi si siano impegnati a votare a favore di tale operazione.
Poiché per effetto della fusione per incorporazione la società incorporante viene ad assumere i debiti della incorporata, nel caso di fusione di società assoggettata a procedura concorsuale è necessaria la chiusura della procedura, a meno siano già concluse le operazioni di liquidazione.
Tribunale Monza 15 aprile 2008
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Società – Scissione – Opposizione – Termine di 30 giorni previsto per le fusioni - Applicabilità - (artt. 2503, 2505 quater, 2506 ter c.c.).

L’art. 2505 quater c.c. si applica anche alle scissioni in quanto è norma che stabilisce in via generale l’abbreviazione di termini previsti sia per la fusione che per la scissione. Tribunale Vicenza 15 giugno 2007 .


Associazione non riconosciuta – Comitato disciplinare – Omessa indicazione dei poteri e delle sanzioni - Potere di espulsione del socio – Esclusione.

La previsione nello statuto di associazione non riconosciuta dell’esistenza di un Comitato Disciplinare senza alcuna indicazione né dei poteri di cui sarebbe investito né del numero dei suoi componenti, né della tipologia delle sanzioni irrogabili, non è sufficiente a far ritenere che gli associati avessero inteso derogare alla regola posta dall’art. 24 c.c., analogicamente applicabile, che riserva all’assemblea il potere di disporre l’espulsione dei soci. Tribunale Mantova 12 giugno 2007 .


Fallimento – Revocatoria – Ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi – Ipoteca giudiziale – Assimilabilità (art. 77 dpr 26 febbraio 1999 n. 602).

L’ipoteca iscritta dal Concessionario per la riscossione dei tributi sulla base della norma che facoltizza l’iscrizione con il solo ruolo esecutivo ha, in materia di revocatoria, la stessa disciplina prevista per gli atti costitutivi di ipoteca sulla base di un titolo giudiziale. Tribunale Vicenza 24 maggio 2007 .


Società a responsabilità limitata – Protratta inattività – Causa di scioglimento – Sussistenza – Iniziativa del singolo socio, amministratore o sindaco – Sussistenza. Società a responsabilità limitata – Liquidazione giudiziale conseguente a protratta inattività – Nomina dei liquidatori giudiziali – Convocazione dell’assemblea - Necessità.

L’art. 2585, 2° comma cod. civ., che prevede l’intervento del tribunale nel caso in cui gli amministratori non accertino il verificarsi di una causa di scioglimento della società e non procedano agli adempimenti di cui all’art. 2484 cod. civ., deve ritenersi operante sia in caso di inerzia dell’organo gestorio che di quello di controllo. Tale norma, infatti, sanziona la violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di dichiarare l’avvenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, così dirimendo i conflitti interni agli organi sociali mediante l’attribuzione ad ogni socio, amministratore o sindaco del potere di chiederne l’accertamento. Sussiste una causa di scioglimento della società per continuata inattività qualora l‘organo gestorio non abbia durante l’anno convocato l’assemblea nemmeno per l’approvazione del bilancio. In tal caso, il tribunale può procedere alla nomina dei liquidatori solo qualora, dopo aver convocato l’assemblea, questa non si costituisca o non deliberi alcunché. Tribunale Biella 25 novembre 2005 .


Società di capitali – Fusione per incorporazione – Interruzione del processo – Natura e applicabilità della norma di cui all’art. 2504 bis c.c.

La disposizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., la quale prevede che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, non è di per sé idonea ad evitare l’applicazione delle norme che regolano l’interruzione del processo.Non vi è infatti ragione di ritenere che detta norma deroghi ai principi generali del processo, atteso che con la fusione il soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso la capacità processuale, dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale. Tribunale Mantova 09 giugno 2005 .


Processo societario – Notifica degli atti a mezzo posta elettronica – Firma digitale – Nullità – Sussistenza.
Intermediazione mobiliare – Obblighi informativi dell’intermediario – Conoscenza ed esperienza dell’investitore – Irrilevanza.
Processo societario – Domande nuove – Memoria di replica dell’attore – Inammissibilità.
Fusione di società – Prosecuzione nei rapporti processuali – Effetti.

E’ nulla, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. la notificazione della memoria di replica dell’attore effettuata a mezzo della posta elettronica senza l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prescrivono l’utilizzo della firma digitale per i documenti informatici teletrasmessi. 
L’intermediario è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione nei confronti dell’investitore indipendentemente dalle conoscenze e dall’esperienza (vera o presunta) del cliente  nel campo degli investimenti in strumenti finanziari. 
E’ inammissibile, ove prescinda totalmente dalle difese dei convenuti, la domanda di nullità dei contratti introdotta ex novo con la memoria ex art. 6 d. lgs. n. 5/03, in quanto introduce nel processo una nuova causa petendi che, attraverso la prospettazione di nuove situazioni giuridiche, mai discusse con l’atto introduttivo del giudizio, determina il mutamento radicale dei fatti costitutivi del diritto degli attori ed in sostanza l’introduzione nel processo di un nuovo thema decidendum. 
Non può essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione notificato a società estinta per fusione in altra società e ciò in quanto, a norma dell’art. 2504 bis c.c., la società che risulta dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione.
Tribunale Roma 23 maggio 2005
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