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Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti – Rapporti obbligatori ancora in vita – Fenomeno successorio.
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti – Estinzione della società – Processo – Interruzione.
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili 12 marzo 2013
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Iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di una causa di scioglimento di società di capitali - Esclusione.
Non è possibile procedere all’iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese di una causa di scioglimento di società di capitali poichè l’accertamento giudiziale delle cause di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori, è disciplinato dagli artt. 2484 e ss. c.c. e non è alternativamente ipotizzabile, stante la tassativa indicazione della norma, espressamente riservata alla società semplice, alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice, l’applicazione analogica alle società di capitali della procedura di cui all’art. 3 DPR 23.7.2004 n. 247. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Cuneo 06 agosto 2012
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Società in accomandita semplice - Nomina di amministratore provvisorio - Iscrizione nel registro delle imprese - Sentenza di esclusione del socio accomandatario - Natura costitutiva - Passaggio in giudicato - Necessità.
Non può essere iscritto nel Registro delle Imprese l'atto di nomina di un amministratore provvisorio di una società in accomandita semplice prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'esclusione del socio accomandatario dalla società in accomandita semplice e la sua revoca dalla carica di amministratore, poiché difetta il presupposto di cui all'art. 2323, comma 2, c.c. della mancanza di tutti gli accomandatari, essendo la sentenza indicata di natura costitutiva non produttiva di effetti prima del passaggio in giudicato. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 03 luglio 2012
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Registro delle imprese - Atti soggetti a trascrizione - Interpretazione estensiva del sistema normativo - Trascrizione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà di partecipazioni con intestazione fiduciaria - Ammissibilità.
I compiti di pubblicità-notizia assegnati al Registro delle Imprese rispondono all’esigenza di assicurare ai terzi che si accingono a stringere rapporti giuridici con la società o con la compagine di essa adeguata informazione in ordine a taluni assetti cruciali della vita sociale onde non metterne a rischio le eventuali attività negoziali (si pensi alle notizie afferenti la sede sociale, le persone degli amministratori, il capitale sociale, la dinamica circolatoria delle partecipazioni e gli atti di disposizione che le riguardono, le modificazioni statutarie sopravvenute, etc.); deve , pertanto, accedersi all’interpretazione “estensiva” del sistema normativo di cui agli artt. 2188 e 2189 c.c., non essendo immaginabile che il legislatore possa aver negato pubblicità erga omnes ad eventi che comunque investono – sia pure in forma interlocutoria – atti e/o fatti per i quali è prevista invece l’iscrizione obbligatoria, posto che simile scelta finirebbe per inficiare gravemente, minandola, la qualità stessa dell’iscrizione tipica (nel caso di specie, il tribunale ha ordinato al conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di partecipazioni di di S.r.l. con l'intestazione fiduciaria ed il trasferimento delle stesse ai fiducianti). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 01 aprile 2012
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Registro Imprese – Società fiduciaria estera – Cessione di quota – Autorizzazione ad operare in Italia – Non necessità – Rifiuto di iscrizione – Illegittimità.
Una società fiduciaria estera, benché priva di autorizzazione ad operare in Italia, può cedere a terzi la propria quota di partecipazione in una società italiana, proprio per non dover operare in assenza di autorizzazione. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 07 febbraio 2012
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Registro delle imprese - Scissione - Formazione di due distinte nuove società in accomandita semplice unipersonali - Riserva di ricostituzione della pluralità dei soci - Iscrizione nel registro delle imprese - Inammissibilità.
Non può essere iscritto al Registro delle Imprese il progetto di scissione di una società ex art. 2506 c.c. con costituzione di due nuove società, entrambe unipersonali con presenza del solo socio accomandatario e con riserva di ciascuno dei due soci accomandatari di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, posto che essendo prevista nel progetto di fusione la nascita di nuovi soggetti giuridici, distinti da quello originario o da altri preesistenti, è richiesta dagli artt. 2295 e 2315 c.c. la pluralità di soci, mentre la unipersonalità, disciplinata dall’art. 2272 c.c., è ammissibile solo come sopravvenienza, e quindi non in fase costitutiva. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 04 gennaio 2012
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Società in nome collettivo - Sentenza di revoca della facoltà di amministrare - Sentenza costitutiva non passata in giudicato - Iscrizione al registro delle imprese - Esclusione.
Non può essere iscritta al Registro delle Imprese la sentenza del Tribunale che ha statuito la revoca della facoltà di amministrare una società in nome collettivo in capo ad un amministratore, poiché trattasi di sentenza di natura costitutiva non passata in giudicato e per il principio di tassatività espresso dal disposto dell’art. 2188 c.c. non è facoltà del Conservatore del Registro Imprese o del Giudice del Registro pubblicizzare atti fuori dalle ipotesi previste dalla legge. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 31 dicembre 2011
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Registro imprese - Destinatario delle norme contenute nel regolamento di attuazione - Potere dovere di rifiutare l'iscrizione.
Società in nome collettivo - Recesso del socio per giusta causa - Comunicazione al registro imprese - Presupposti - Adozione di delibera dei soci - Non necessità.
Società in nome collettivo - Recesso del socio - Mancata comunicazione al registro imprese - Permanenza della responsabilità illimitata del socio - Richiesta di provvedimento cautelare nei confronti dell'amministratore della società - Periculum in mora - Sussistenza.
Le norme di cui al d.p.r. n. 581 del 1995, contenente il regolamento di attuazione per la istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c., e in particolare le norme di cui agli articoli 11 e seguenti, inserite nel titolo terzo intitolato "Funzionamento dell'ufficio" hanno come destinatario l'Ufficio stesso e il Conservatore che deve procedere alle relative iscrizioni. Ne consegue che il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione compete all'Ufficio del Registro delle imprese e non già all'amministratore della società destinatario dell'atto di cui si chiede l'iscrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le modificazioni dell'atto costitutivo di società in nome collettivo derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte, recesso, o esclusione non devono necessariamente risultare da una delibera dei soci; l'amministratore della società ha, quindi, l'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione che sia conseguenza del recesso per giusta causa del socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Poiché la mancata pubblicità del recesso del socio di società di persone comporta il permanere del regime di responsabilità illimitata del socio stesso, sussiste il requisito del periculum in mora perché in via cautelare si ordini all'amministratore di società di persone che non vi abbia provveduto di comunicare al registro delle imprese il recesso per giusta causa del socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari 03 ottobre 2011
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Registro imprese - Destinatario delle norme contenute nel regolamento di attuazione - Potere dovere di rifiutare l'iscrizione.
Le norme di cui al d.p.r. n. 581 del 1995, contenente il regolamento di attuazione per la istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c., e in particolare le norme di cui agli articoli 11 e seguenti, inserite nel titolo terzo intitolato "Funzionamento dell'ufficio" hanno come destinatario l'Ufficio stesso e il Conservatore che deve procedere alle relative iscrizioni. Ne consegue che il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione compete all'Ufficio del Registro delle imprese e non già all'amministratore della società destinatario dell'atto di cui si chiede l'iscrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari 03 ottobre 2011
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Registro delle imprese – Principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione – Atti iscrivibili ex art. 2470 c.c. e ex art. 2300 c.c. – Conseguenze. Registro delle imprese – Sistema di pubblicità di impresa e sistema di pubblicità immobiliare – Differenze. Registro delle imprese – Iscrizione della domanda di revocatoria ex art. 2901 di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. – Inammissibilità.
Il principio di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare al di fuori dei casi previsti, pena la compromissione dell’affidamento dei terzi che rischierebbero di veder pubblicizzati atti dei quali si ignorava colpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale ad ogni sistema di pubblicità è, infatti, la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti alla pubblicità stessa, onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali di essi trovare rappresentati nel pubblico registro. L’iscrizione nel registro di atti e fatti non contemplati espressamente dalla legge deve dunque essere negata. Nel campo della disciplina delle società di persone, manca una disposizione quale quella dettata dall’art. 2470 c.c. in tema di società di capitali, norma che prevede l’iscrizione dell’atto che determini il trasferimento della titolarità della partecipazione. Tale norma prevede un obbligo di iscrizione del trasferimento della quota e introduce un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto. Con riferimento alle società di persone è invece oggetto di pubblicità esclusivamente la modifica dell’atto costitutivo conseguente a vicende traslative di partecipazioni sociali (art. 2300 c.c.), mentre non vi sono regole specifiche ai fini della certezza e stabilizzazione della circolazione giuridica di tale “bene”. Tanto basta ad escludere l’illegittimità del rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale posta dal ricorrente (nel caso di specie si trattava di una domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)
Nel sistema della pubblicità immobiliare e mobiliare (mobili registrati) la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi espressamente previsti, svolge una peculiare funzione prenotativa degli effetti di opponibilità ai terzi della futura sentenza di accoglimento, effetti prenotativi che invece difettano nel sistema di pubblicità di impresa. I due sistemi hanno infatti presupposti diversi e non possono ritenersi governati dai medesimi principi. (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)
La domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di cessione di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità di impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione immobiliare, non applicabile né estensivamente, né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza giurisdizionale dei diritti atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore, troverebbe comunque tutela sul piano risarcitorio; d) ulteriore ostacolo, nel campo delle società personali, è rappresentato dall’assenza di una norma analoga a quella che si vorrebbe interpretare estensivamente (l’art. 2470 c.c. dettato per le sole società a responsabilità limitata). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)
Tribunale Varese 29 luglio 2011
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Società in stato di insolvenza - Conferimento del patrimonio in trust - Affitto di azienda - Cancellazione della società dal registro imprese - Procedura di liquidazione ex articolo 2484 e seguenti c.c. - Necessità - Illegittimità della cancellazione - Trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale istanza di fallimento.
In caso di liquidazione volontaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere preceduta dalla procedura di liquidazione prevista dagli articoli 2484 e seguenti c.c. (nel caso di specie, il Giudice del registro ha dichiarato illegittima la cancellazione della società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti prescritti dal codice civile per la liquidazione volontaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bolzano 17 giugno 2011
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Società - Registro imprese - Cancellazione - Conseguenze sul giudizio pendente - Interruzione - Riassunzione nei confronti dei soci.
Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese (la quale, ai sensi dell'articolo 2495, comma 2, c.c. comporta l'estinzione della società indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti) intervenga in pendenza di un giudizio in cui sia parte la società, dovrà essere dichiarata l'interruzione del processo e la sua riassunzione potrà essere effettuata nei confronti dei soci cessati, successori a titolo particolare della società estinta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Verona 30 maggio 2011
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Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Caratteristiche del procedimento e presupposti - Sequestro giudiziario dell'azienda - Nomina di custode giudiziario - Conferimento di poteri per il compimento di atti di gestione - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità. Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Periculum in mora - Fattispecie - Tutela dei diritti dei lavoratori - Prosecuzione del trattamento CIG.
Nell'ambito dei provvedimenti cautelari o conservativi previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fallimentare, il tribunale può disporre il sequestro giudiziario dell'azienda, nominare il custode giudiziario e conferire altresì a quest'ultimo il potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo; il provvedimento di nomina del custode con la descrizione dei poteri a lui conferiti dovrà essere iscritto nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il periculum in mora che giustifica l'adozione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, legge fallimentare può essere individuato nella necessità di tutelare i diritti dei lavoratori per consentire la prosecuzione del trattamento della Cassa integrazione guadagni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Novara 29 aprile 2011
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Società - Cancellazione ed estinzione - Iscrizione nel registro delle imprese - Esaurimento del procedimento di liquidazione - Irrilevanza - Persistenza di debiti e crediti sociali - Irrilevanza applicazione della norma di cui all'articolo 2495 c.c. alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore - Modalità.
L’art. 2495, comma 2, c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., sancisce l’estinzione della società al momento dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l’avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1 gennaio 2004, è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l’estinzione della società. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza 14 aprile 2011
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Società a responsabilità limitata - Cancellazione dal registro delle imprese ex art. 2495, co. 1, c.c. - Effettività del compimento della liquidazione - Esistenza di beni residui da liquidare - Cancellazione della iscrizione di cancellazione ex art. 2191 c.c..
Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese è l’effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.). Qualora, pertanto, il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, è possibile provvedere, ai sensi dell’art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società, soluzione, questa, che non contrasta con l’interpretazione data all’art. 2495 (nuovo testo) c.c. dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4062/10, dal momento che tale decisione, nell’affermare che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporta l’estinzione della stessa, non preclude l’applicabilità dell’art. 2191 c.c. per i casi in cui, come quello in esame, la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti. (Filippo Lo Presti)
Tribunale Padova 02 marzo 2011
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REA - Repertorio delle notizie economiche e amministrative - Giurisdizione del giudice del registro - Esclusione - Competenza del ministero dell'industria.
Difetta la giurisdizione del Giudice del Registro avverso il diniego di iscrizione al repertorio REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura atteso che la vigilanza sul Repertorio REA compete al Ministero dell’Industria e non già al Giudice del registro e questo ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 28 febbraio 2011
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Registro imprese - Cancellazione di società per omesso deposito del bilancio - Variazioni non richieste dalle parti interessate - Valutazioni d'ufficio - Giudice del registro - Competenza.
Compete al Giudice del Registro e non al Conservatore del Registro Imprese la cancellazione ex art. 2490 c.c. delle società di capitali in stato di liquidazione che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi e questo per principio generale ricavabile dagli artt. 2190 e 2191 c.c. in tema di competenza del Giudice del Registro delle Imprese a disporre ogni variazione delle iscrizioni nel Registro non dipendenti da richiesta degli interessati ma da valutazioni “d’ufficio”. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 25 gennaio 2011
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Registro imprese - Domanda di rivendicazione di quota sociale - Iscrizione - Ammissibilità - Principio di tassatività delle iscrizioni e principio di completezza - Interpretazione estensiva dell'articolo 2470 c.c..
Può essere iscritta nel Registro imprese la domanda giudiziale di rivendicazione ex art. 948 c.c. di quota sociale, atteso che il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza, principio il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione, così potendo darsi luogo ad una interpretazione (non analogica delle norme in materia di pubblicità immobiliare ma) estensiva della disciplina ex art. 2470 c.c.. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 22 dicembre 2010
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Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Cancellazione d'ufficio - Competenza del giudice delegato - Esclusione - Competenza del conservatore del registro delle imprese - Sussiste. Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Cancellazione d'ufficio - Fattispecie. Registro imprese - Società in liquidazione - Mancata presentazione del bilancio per un triennio - Conseguenze - Presunzione iuris tantum o di juris et de iure - Distinzione - Competenza - Giudice del registro.
Il soggetto legittimato a disporre la cancellazione d’ufficio delle società per le quali non è stato depositato il bilancio in fase di liquidazione, ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c., è il Conservatore del Registro delle imprese e non il Giudice del registro. (lds) (riproduzione riservata)
La cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2490, comma 6, c.c. non è riconducibile alla cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 e neppure all’iscrizione d’ufficio prevista dall’art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995. (lds) (riproduzione riservata)
Non spetta al Conservatore del registro imprese ma al Giudice del registro, adito ex art. 2191 c.c., determinare se il mancato deposito del bilancio per un triennio rappresenti una presunzione iuris et de iure di inattività della società ovvero una presunzione iuris tantum di inattività e, prima ancora, se la cancellazione dal registro delle imprese sia il provvedimento consequenziale all’inattività della società e sia quindi conseguenza di un atto volontario, benché omissivo, del liquidatore, ovvero costituisca un fatto giuridico di per sé produttivo di quegli effetti estintivi previsti dalla legge. (lds) (riproduzione riservata)
Tribunale Lodi 23 novembre 2010
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Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - In genere - Art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Cancellazione dal registro delle imprese avvenuta prima della nuova disposizione - Effetti - Estinzione della società - A decorrere dal 1° gennaio 2004.
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 2495 cod. civ. (come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), determina l'estinzione della società dal 1° gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l'operare dell'effetto estintivo da tale data. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I 05 novembre 2010
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Registro imprese - Iscrizione di pronunce giudiziali o arbitrali - Passaggio in giudicato - Irrilevanza.
L’iscrizione del registro delle imprese di pronunce giudiziali o arbitrali non presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia neppure se di accertamento o costitutiva, non potendo negarsi alle stesse un’efficacia provvisoria. (lds) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 25 ottobre 2010
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Società - Fusione - Effetti - Fusione per incorporazione - Effetti nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione dell'incorporata - Sussistenza - Natura interpretativa dell'art. 2504 bis cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili 14 settembre 2010
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Società per azioni – Delibera del consiglio di amministrazione – Trascrizione nel registro delle imprese – Questioni relative alla trascrivibilità – Competenza esclusiva del giudice del registro.
Le questioni attinenti la trascrivibilità nel registro delle imprese di delibere del consiglio di amministrazione sono riservate alla competenza del giudice del registro ai sensi dell’articolo 2191, codice civile. (Franco Benasi) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli 04 agosto 2010
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Collegio sindacale – Rinuncia all’incarico – Prorogatio – Esclusione – Effetto immediato della pronuncia – Sussistenza. Collegio sindacale – Rinuncia all’incarico – Prorogatio – Esclusione – Mancata integrazione del collegio sindacale – Scioglimento della società. Collegio sindacale – Cessazione per rinuncia del sindaco – Iscrizione d’ufficio nel Registro Imprese – Necessità.
Ai sensi dell’art. 2401 c.c. la rinunzia di un membro del collegio sindacale ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell’assemblea, non solo quando sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti, senza che trovi applicazione l’istituto della prorogatio. (lds) (riproduzione riservata)
In caso di rinuncia di un membro del collegio sindacale non trova applicazione il disposto dell’art. 2385 c.c. che prevede la prorogatio degli amministratori cessati, sia perché le esigenze di continuità dei due organi sono differenti, sia perché in caso di inerzia nell’integrazione del collegio sindacale si verrebbe a verificare un’ipotesi di scioglimento della società, scongiurandosi così la sopravvivenza di una società priva di (alcuni o di tutti) i membri dell’organo di controllo obbligatorio. (lds) (riproduzione riservata)
Deve essere disposta l’iscrizione d’ufficio da parte del giudice del registro delle imprese ai sensi dell’art. 2190 c.c. della cessazione per rinuncia di un membro del collegio sindacale, non essendo giustificata l’assenza di richiesta di iscrizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione sull’erronea supposizione che sia operante la prorogatio della carica. (lds) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 02 agosto 2010
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Società di capitali – Mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi – Cancellazione dal registro delle imprese – Computo del termine – Modalità. Società a responsabilità limitata – Cancellazione dal registro delle imprese – Reclamo al giudice del registro – Legittimazione del socio – Sussistenza – L'intervento autonomo degli altri soci – Legittimazione – Sussistenza. (03/08/2010)
Il termine di cui all'articolo 2490, codice civile - mancato deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi - decorso il quale la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, deve ritenersi maturato quando sia superato di un giorno il termine per il deposito del terzo bilancio di liquidazione senza che siano stati depositati i due bilanci immediatamente precedenti. (Franco Benasi) (riproduzione riservata) Il socio di società a responsabilità limitata è legittimato a proporre reclamo ai sensi dell'articolo 2192, codice civile avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha disposto la cancellazione della società; allo stesso modo, in detto procedimento, sono legittimati a spiegare intervento autonomo gli altri soci. (Franco Benasi) (riproduzione riservata)
Tribunale Brindisi 21 luglio 2010
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Cancellazione di società a responsabilità limitata dal registro imprese - Sussistenza di un patrimonio da liquidare - Iscrizione della cancellazione avvenuta in violazione delle condizioni di legge - Cancellazione della cancellazione - Necessità.
Può essere disposta ex art. 2191 c.c. la cancellazione della cancellazione di una società a responsabilità limitata dal Registro Imprese qualora emerga che la liquidazione non è terminata sussistendo ancora un patrimonio da liquidare, non ostandovi il disposto dell’art. 2495 c.c., trattandosi di cancellazione della società iscritta in assenza delle condizioni di legge. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 26 maggio 2010
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Registro imprese - Principio di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione - Ratio - Incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare - Esclusione - Facoltà di pubblicizzare atti diversi da quelli previsti dalla legge - Esclusione. Trasferimento di quote sociali - Funzione tipica della pubblicità di impresa - Funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi delle vicende relative alla impresa - Iscrizione nel registro imprese di domande giudiziali relative al trasferimento di quote - Esclusione. Registro imprese - Trascrizione di domande giudiziali - Domanda di trasferimento ex articolo 2932 c.c. di partecipazioni sociali - Trascrizione - Esclusione - Effetto prenotativo della domanda giudiziale - Esclusione.
Il principio generale di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese è immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l’affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
L’iscrizione nel registro imprese delle domande giudiziali relative a vicende traslative della titolarità della quota di partecipazione sociale non può svolgere di per sé alcuna funzione tipica del sistema vigente di pubblicità di impresa, posto che l’art. 2193 c.c. assegna alla pubblicità del registro delle imprese una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all’impresa (la variazione della compagine sociale) e non già situazioni giuridiche relative a beni (il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale). (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
La domanda giudiziale avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. di una quota di partecipazione sociale non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità d’impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione, non applicabile né estensivamente né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore ex art. 2932 c.c., troverebbe tutela sul piano risarcitorio. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Varese 17 maggio 2010
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Società - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 cod. civ. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 10 legge fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d'impresa, atteso che il rilievo, di regola, solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 cod. civ., determina solo la opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata; nè è di ostacolo a tale conclusione l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, a norma dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, atteso che la legge di riforma non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili 09 aprile 2010
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Fallimento – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa – Revoca degli amministratori di società – Effetti e contenuto del provvedimento – Reclamo avverso la sentenza di fallimento. Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Ufficio territorialmente competente per l’iscrizione – Sede effettiva. Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Pluralità di sedi – Sede effettiva – Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese – Non opponibilità a terzi. Fallimento – Rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – Condanna alle spese di giudizio – Irrilevanza di una statuizione sulle spese giudiziali. (07/09/2010)
La revoca disposta in via cautelare dal tribunale, nel corso di un procedimento prefallimentare, di tutti gli amministratori della società reclamante – compreso il presidente del consiglio d’amministrazione, che di tale società ha la rappresentanza legale – possiede, in considerazione della sua essenziale provvisorietà e nonostante il nomen iuris attribuitole dal primo giudice, il contenuto e gli effetti di una sospensione, la quale cessa per effetto della sentenza di fallimento impugnata. (gc) (riproduzione riservata) La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, va iscritta presso quello tenuto dall’ufficio territorialmente competente in relazione alla sua effettiva sede, che la legge identifica con l’effettiva sede principale dell’impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola distinta dalle sue eventuali sedi secondarie. (gc) (riproduzione riservata) La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese deve indicare quale sia la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale e quali sono le sue sedi secondarie. A tal proposito, per i principi che regolano l’efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede (principale) sia diversa da quella risultante dal registro delle imprese, salvo che provi che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza di tale circostanza. (gc) (riproduzione riservata) Il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessità di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un’ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest’ultimo. (gc) (riproduzione riservata)
Appello Napoli 31 marzo 2010
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Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Ufficio territorialmente competente per l’iscrizione – Sede effettiva. (07/09/2010)
La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese, va iscritta presso quello tenuto dall’ufficio territorialmente competente in relazione alla sua effettiva sede, che la legge identifica con l’effettiva sede principale dell’impresa sociale, indicandola specificamente e tenendola distinta dalle sue eventuali sedi secondarie. (gc) (riproduzione riservata)
Appello Napoli 31 marzo 2010
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Società – Iscrizione nel registro delle imprese – Pluralità di sedi – Sede effettiva – Sede effettiva diversa da quella risultante dal registro delle imprese – Non opponibilità a terzi. (07/09/2010)
La società che sia soggetta all’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese deve indicare quale sia la sua sede e, qualora abbia più sedi, qual è la sua sede principale e quali sono le sue sedi secondarie. A tal proposito, per i principi che regolano l’efficacia delle iscrizioni obbligatorie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.), non può opporre ai terzi che la sua effettiva sede (principale) sia diversa da quella risultante dal registro delle imprese, salvo che provi che i terzi di volta in volta interessati siano a conoscenza di tale circostanza. (gc) (riproduzione riservata)
Appello Napoli 31 marzo 2010
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Società cd. di mero godimento – Nullità della società – Iscrizione nel Registro delle Imprese – Esclusione – Precisazioni.
Il mero godimento di beni di proprietà sociale non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all’interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall’art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. Non sembra che tale conclusioni possa essere sovvertita dalla considerazione che il legislatore, in ripetuti interventi (a partire dall’art. 29, L. 27.12.1997, n. 449), abbia previsto agevolazioni fiscali in favore delle società di mero godimento di beni che si fossero trasformate in società semplici, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di contrasto dell’uso elusivo dello schermo societario. Ciò per il carattere eccezionale delle norme in questione e per la loro conseguente inidoneità a scardinare il sistema delineato dagli artt. 2247 e 2248 c.c. Si ravvisa pertanto, nell’ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società. Ma non può essere la nullità del contratto sociale e della società stessa ad impedire l’iscrizione di essa nel registro delle imprese, esulando dai compiti e poteri di controllo del conservatore di detto registro quello di rilevare profili di invalidità degli atti di cui si chiede l’iscrizione. Deve invece ritenersi che l’iscrizione, in presenza di una società costituita per il mero godimento di beni, vada negata in forza del controllo qualificatorio rimesso al conservatore dall’art. 11, 6° comma, lett. c), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, in base al quale “prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta … la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge”. Tale controllo qualificatorio, pur non consentendo un sindacato di validità dell’atto, esige una verifica di conformità dell’atto costitutivo della società allo schema essenziale dell’art. 2247 c.c. al fine di accertarne la sussumibilità al modello legale per il quale è prevista l’iscrizione. Il particolare atteggiarsi dell’oggetto sociale, nel caso di specie, rivela pertanto la non sussumibilità della società allo schema di cui all’art. 2247 c.c., trattandosi di una fattispecie che il legislatore relega all’ambito dei rapporti di comunione. Dove la società sia stata comune iscritta, deve concludersi nel senso che non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, dovendosi pertanto procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Tribunale Varese 31 marzo 2010
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Registro imprese - Trasferimento di quote di S.r.l. - Iscrizione della domanda di simulazione - Effetto prenotativo tipico della iscrizione su immobili - Esclusione.
Va rigettata la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di citazione diretto ad ottenere una declaratoria di simulazione dell'atto di trasferimento di quote di una s.r.l. considerato che l'art. 2470 c.c., che si occupa degli effetti dell'iscrizione del trasferimento di quote, prevede una norma risolutiva del conflitto nell'ipotesi di più trasferimenti con successivi contratti, affermando il prevalere del soggetto che ha iscritto per primo, mentre non è disciplinato dalla legge l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda come previsto dall’art. 2652 c.c. per i beni immobili. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)
Tribunale Trento 01 febbraio 2010
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Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso successivamente - Cancellazione dal registro delle imprese. Fallimento - Chiusura della procedura - Omissione della richiesta del curatore di cancellazione dal registro delle imprese - Procedimento di cui all'art. 2190 c.c. - Necessità. Fallimento - Chiusura della procedura - Fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 - Cancellazione della società - Onere del conservatore del registro imprese - Sussistenza.
Si applica anche alle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006 la previsione dell'art. 118, comma 2, legge fall., per cui nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all’art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., va disposta la cancellazione della società fallita dal registro delle imprese. (lds) (riproduzione riservata)
In caso di omissione da parte del curatore della richiesta di cancellazione della società fallita dal registro imprese ai sensi dell'art. 118, comma 2, legge fall., per i fallimenti aperti dopo il 16 luglio 2006, deve attivarsi la procedura di cui all'art. 2190 c.c.. (lds) (riproduzione riservata)
Il conservatore del registro imprese deve provvedere direttamente alla cancellazione delle società dichiarate fallite prima del 16 luglio 2006 e nei cui confronti la procedura concorsuale si è chiusa successivamente al 16 luglio 2006, nei casi di chiusura della procedura per i motivi di cui all’art. 118 n. 3 e n. 4, legge fall., per soddisfare un interesse pubblico costituito dall’esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che vengano falsati dati e statistiche, che vengano alterate le informazioni rilevanti per il mercato sulle realtà economiche effettivamente operanti sul territorio nazionale e che vengano sostenuti inutili ed onerosi costi burocratici. (lds) (riproduzione riservata)
Tribunale Lodi 18 dicembre 2009
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Società a responsabilità limitata – Libro soci – Abolizione – Clausola statutaria che subordini l’esercizio dei diritti all’iscrizione del libro soci volontariamente istituito – Nullità insanabile – Sussistenza. Registro delle imprese – Poteri del Conservatore e del Giudice del Registro – Controllo della legittimità formale dell’atto – Limiti.
Per effetto dell’abolizione dell’obbligatorietà del libro soci ad opera dell’art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, deve ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto ex art. 1418, comma 1, cod. civ. la clausola statutaria di società a responsabilità limitata che subordini l’esercizio dei diritti sociali del cessionario della partecipazione non già al deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle imprese ma all’iscrizione del trasferimento medesimo nel libro soci volontariamente istituito dalla società; detta nullità deve poi considerarsi insanabile, in quanto non riconducibile al catalogo di quelle di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter cod. civ.. (fb) I poteri di controllo del Conservatore del Registro imprese e del Giudice del Registro sono limitati ex art. 2436, comma 2, cod. civ. al controllo di legittimità formale dell’atto della cui iscrizione si tratta, controllo che attiene alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge, con esclusione dell’indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità del contenuto dell’atto comprometta la riconducibilità dello stesso al “tipo” giuridico di atto iscrivibile. (fb)
Tribunale Verona 28 settembre 2009
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Società – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione – Applicabilità alle società di persone – Principio generale dell’ordinamento – Sussistenza.
La modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa non faccia espresso riferimento a tale tipo di società. Deve, infatti ritenersi vigente nell’ordinamento il principio generale secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società. Tale norma, in considerazione della sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1/1/2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi. (fb)
Cassazione civile 12 novembre 2008
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Società di persone – Cancellazione dal registro delle imprese – Estinzione della società – Esclusione – Beneficio della preventivo escussione del patrimonio sociale – Salvaguardia – Necessità.
Mentre nell'ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese l'estinzione automatica e "ope legis" della persona giuridica di cui all’art. 2495 cod. civ. non incide negativamente sul principio della responsabilità limitata dei soci (i soci, difatti, risponderanno verso i creditori sociali solo nei limiti - del tutto eventuali - di quanto indebitamente riscosso nella fase liquidatoria), assai diversa (e intuibilmente ben più severa) è invece la sorte dei soci nell'ipotesi di estinzione della società di persone, la quale comporta la riespansione incondizionata del principio della loro responsabilità illimitata verso i creditori sociali. La regola dell’estinzione automatica della società non sarà pertanto applicabile alle società di persone, dovendo essere salvaguardato il principio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale posta a vantaggio dei soci almeno fino a quando permanga un patrimonio sociale liquidabile. (fb)
Tribunale Verona 29 settembre 2008
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Società semplice – Oggetto sociale – Attività di natura commerciale – Necessaria costituzione nelle forme di cui all’art. 2249, I co. c.c. – Rifiuto del conservatore di iscrizione nel registro delle imprese – Legittimità.
Se l'oggetto sociale della società costituta nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, anche mediante il reimpiego degli utili conseguiti, con possibilità a tal fine di acquistare a qualsiasi titolo, permutare, nonché stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria, leasing come utilizzatore ed appalto relativi a beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, l'attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal I co. dell’art. 2249 c.c.
Tribunale Mantova 03 marzo 2008
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Società a responsabilità limitata – Omesso adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario - Ricorso ex art. 2436 cod. civ. avverso il rifiuto del notaio di iscrizione di delibera nel registro delle imprese – Prevalenza delle nuove disposizioni normative in mancanza di volontà contraria dei soci – Iscrizione – Ammissibilità.
Nel caso in cui i soci non abbiano provveduto ad adeguare l’atto costitutivo della società nel termine del 30 settembre 2004, fissato a tal fine dall’art. 223 bis disp. att. cod. civ., qualora non vi sia una manifestazione di volontà di segno contrario dei soci, sulle clausole statutarie difformi dalla nuove disposizioni normative devono prevalere queste ultime e ciò a prescindere dalla natura inderogabile o derogabile delle stesse. (Nel caso di specie si è ritenuta iscrivibile nel registro delle imprese la delibera di scioglimento anticipato di una società a responsabilità limitata il cui statuto, non adeguato alla disciplina introdotta dal D.L.vo 6/2003, disponeva che alle deliberazioni dell’assemblea si applicassero le norme, e quindi le maggioranze, dell’art. 2486 cod. civ. nel testo previgente)
Tribunale Verona 07 dicembre 2007
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Registro delle imprese – Impugnazione dei decreti del Giudice del registro – Procedimento – Termine a comparire – Esclusione. Registro delle imprese – Delibera assembleare priva dei requisiti minimi di legge – Iscrizione – Esclusione.
Il procedimento di impugnazione dei decreti del giudice del registro previsto dall’art. 2192 c.c., disciplinato dalle norme sulla volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 e s.s. c.c., non prevede la concessione di un termine a comparire in favore del soggetto evocato in giudizio essendo, invero, sufficiente che sia garantita la possibilità per il controinteressato di comparire in camera di consiglio e di essere sentito prima della emissione del provvedimento. (fb) La delibera di nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata assunta dall’assemblea alla quale non era presente alcun soggetto munito del diritto di voto deve ritenersi inesistente o comunque nulla in quanto adottata in assenza dei requisiti minimi di legge e tale vizio, ove sia rilevabile dal Conservatore sulla base della documentazione in suo possesso, impedisce l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese. (fb)
Tribunale Reggio Emilia 25 ottobre 2006
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Trasformazione di società in nome collettivo in ditta individuale – Iscrizione nel registro delle imprese – Inammissibilità.
Non può essere iscritto nel registro delle imprese l’atto con il quale viene disposta la trasformazione di una società in nome collettivo in ditta individuale in quanto fattispecie non prevista dal legislatore.
Tribunale Mantova 28 marzo 2006
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Società di mutuo soccorso con attività d’impresa – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Inammissibilità.
Non può essere ordinata d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società di mutuo soccorso che non esercitino attività di impresa e ciò in quanto non essendo, per tali enti, l’iscrizione obbligatoria, la società potrà chiederne direttamente la cancellazione.
Tribunale Biella 06 marzo 2006
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Società in accomandita semplice – Esclusione di diritto del socio fallito – Iscrizione d’ufficio al registro delle imprese – Necessità.
L’esclusione di diritto del socio dichiarato fallito prevista dall’art. 2288 c.c. è applicabile anche alle società in accomandita semplice e poiché l’evento è di quelli che devono essere necessariamente iscritti presso il registro delle imprese, deve essere accolta l’istanza volta ad ottenerne l’iscrizione d’ufficio.
Tribunale Biella 19 gennaio 2006
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Omologazione di delibera di assemblea straordinaria – Rifiuto del notaio di chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese – Controllo di legittimità e di merito nel procedimento di omologazione.
Nell’ambito del procedimento di omologazione di delibera assembleare si attua un controllo con preminente funzione di verifica della corrispondenza dell’atto con il “tipo legale” corrispondente.Tale controllo si esplica su un piano di mera legittimità al quale deve restare estranea ogni valutazione di merito, riservata invece alla sede giurisdizionale contenziosa (art. 2377 c.c.).Deve pertanto ritenersi illegittimo il rifiuto del notaio di dare impulso all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare la quale, oltre a provvedere all’adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni contenute nei d.l. 5 e 6/2003, operi modifiche allo statuto per le quali siano prescritti più alti quorum deliberativi.
Tribunale Verona 31 dicembre 2004
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Banca di Credito Cooperativo - Delibera di destinazione degli utili d'esercizio ad aumento di capitale - Iscrizione nel registro delle imprese - Rifiuto del Conservatore ex artt. 2188 e 2199 c.c. - Legittimità - Modifica di statuto e atto costitutivo - Esclusione.
Non è iscrivibile nel registro delle imprese la delibera di aumento di capitale di società cooperativa non comportando detta fattispecie una modifica dell’atto costitutivo.
Tribunale Mantova 07 febbraio 2003
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