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Art. 11
Istanza congiunta di fissazione di udienza
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Le parti possono
presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono
ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di
merito, ovvero relative alla integrità del contraddittorio, alla
partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità delle prove, in ogni
caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
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Il tribunale provvede con
ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui
al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è
impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura
civile.
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Entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore
deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata
notificata, di ulteriore replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli
6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del tribunale
adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.
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