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Art. 14
Interventi
autonomi
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Salvo che
sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero
a norma dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento
di terzi a norma dell'articolo 105, comma primo, del codice di procedura
civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da
parte del convenuto della comparsa di risposta.
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Il terzo
deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre
parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a
novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.
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Ciascuna
delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di
fissazione dell'udienza affinché venga decisa la questione di
ammissibilità dell'intervento, con ordinanza reclamabile nelle forme
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine
perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare
un termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché
questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest'ultimo
caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione
dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine
non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una
ulteriore replica.
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Tribunale di Biella
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Processo societario – Intervento autonomo del terzo – Vaglio di ammissibilità – Poteri del giudice relatore e del collegio – Distinzione. Processo societario – Intervento autonomo del terzo – Modalità – Notifica della comparsa alle parti già costituite.
Nell’ambito del procedimento incidentale ex art. 14 D. Lgs. N. 5/2003 avanti il Giudice designato, che decide con ordinanza reclamabile al Collegio, il vaglio di ammissibilità dell’intervento autonomo del terzo nel processo societario è limitato alla qualificazione dell’intervento ed alla valutazione in ordine alla tempestività o meno dello stesso. Ulteriori questioni di rito o di merito relative all’intervento del terzo sono devolute alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale ex art. 11 o ex art. 16 D. Lgs. N. 5/2003. L’intervento del terzo nel processo societario è validamente esercitato mediante notifica della comparsa di intervento alle sole parti già costituite.
Tribunale Mantova 31 gennaio 2007
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