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Art. 15
Intervento
adesivo dipendente
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Colui
che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle
parti, può intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione
dell'udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell'intervento,
non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo
deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove
ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma
dell'articolo 13, comma 5.
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In ogni
caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato
all'impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in
cancelleria una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti
che offre in comunicazione.
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