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Art. 18
Rinvio alle norme
relative al procedimento davanti al collegio
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Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto
compatibili, al procedimento di cognizione davanti al tribunale in
composizione monocratica.
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Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è
designato dal presidente del tribunale a norma dell'articolo
12.
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