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Art. 20
Forma dell'appello
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L'appello si propone con atto di citazione,
notificato a norma degli articoli 325
e seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di
inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
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Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di
procedura civile.
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Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato improcedibile, su istanza dell'appellato che si sia tempestivamente
costituito.
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L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto
scritto anche anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai
sensi dell'articolo 360 del codice
di procedura civile.
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