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Delibera di esclusione di socio di società cooperativa – Istanza ante causam di sospensione in sede cautelare ex art. 2378, 3° comma c.c.– Ammissibilità.
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Tribunale Catania 11 dicembre 2006
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Società di persone – Esclusione del socio per gravi inadempienze – Periculum in mora – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 e 23 d. lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità.
Ha natura anticipatoria la domanda cautelare volta a richiedere, ex artt. 700 c.p.c. e 23 d. lgs. n. 5/03, l'esclusione di un socio ai sensi dell'art. 2286 c.c.
Tribunale Mantova 10 marzo 2006
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Nuovo diritto societario – Trasformazione di società di persone in società di capitali – Applicazione dell’art. 2500 ter c.c. a società costituite prima della riforma del diritto societario – Esclusione. Trasformazione di società di persone in società di capitali – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Periculum in mora – Sussistenza.
In ossequio al principio dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi ed in assenza di contraria disposizione di legge, l’art. 2500 ter c.c. - che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anziché all’unanimità secondo quanto prevede l’art. 2252 c.c. - è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario. Sono ravvisabili periculum in mora e fumus boni iuris a fondamento di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad impedire la trasformazione di una società di persone in società di capitali in assenza dei requisiti di legge.
Tribunale Reggio Emilia 13 gennaio 2006
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Processo societario – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Procedimento cautelare di revoca degli amministratori – Incostituzionalità – Manifesta infondatezza.Processo societario – Azione cautelare di revoca degli amministratori proposta ante causam – Ammissibilità – Legittimazione.(156-m3)Processo societario – Azione cautelare di revoca degli amministratori – Pronuncia sulle spese – Necessità.
E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2476, 3° comma c.c. nella parte in cui prevede la revoca dell’amministratore come misura cautelare strumentale ad un’azione di merito avente un mero contenuto risarcitorio. L’azione cautelare di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma c.c., può essere proposta anche ante causam. L’esperibilità della tutela cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del procedimento cautelare uniforme (art. 669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23 D.lgs.n.5/2003, costituisce, infatti, regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla più ampia tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore esplicitate. La legittimazione a proporre detta azione spetta esclusivamente al socio. L’azione cautelare di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma c.c., rientra nei provvedimenti cautelari di cui all’art. 23 d. lgs. n. 5/03, per cui è necessaria la pronuncia in ordine alle spese del procedimento.
Tribunale Roma 28 settembre 2004
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Procedimento cautelare societario – Strumentalità del procedimento al successivo giudizio di merito – Indicazione della proponenda azione di merito – Necessità.
Non può essere condivisa la tesi secondo la quale, per effetto dell’art. 23, 7° co., d. lgs. 5/03 e della conseguente inapplicabilità dell’art. 669 octies c.p.c. ai procedimenti cautelari societari precedenti alla instaurazione del giudizio di merito, sarebbe venuta meno la necessaria strumentalità del procedimento e del provvedimento cautelare rispetto alla successiva cognizione piena, non essendo più subordinato il permanere della efficacia della pronuncia cautelare alla tempestiva introduzione del giudizio di merito. Deve, infatti, ritenersi che il requisito di strumentalità del cautelare non sia stato eliminato dalla norma in questione, ma meramente attenuato, con incidenza esclusiva sulla efficacia della misura cautelare, che rimane sì provvisoria (ovvero non assimilabile al giudicato: v.art.23,8° co., d.lgs.17.01.2003, n.5), ma stabile (sino all’eventuale pronuncia della sentenza di merito che si sostituisca al cautelare e non più sino alla vana decadenza del termine per introdurre il giudizio a cognizione piena). Tale attenuazione non comporta tuttavia il venir meno della necessaria indicazione dell’azione di merito (eventualmente) proponenda. Tale indicazione non è, infatti, solo funzionale al raffronto tra tutela cautelare richiesta e successive conclusioni nel merito, ma è anche, e soprattutto, indispensabile per valutare la competenza del Giudice adito, pur sempre determinata per relationem con quella del Giudice della cognizione piena, nonché alla verifica del fumus boni iuris, che va parametrato alla situazione giuridica soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con le quali vuole tutelarla.
Tribunale Latina 01 marzo 2004
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