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Art. 26
Forma ed efficacia del provvedimento
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Il giudice provvede con decreto motivato
immediatamente esecutivo entro venti giorni dal deposito del ricorso ovvero,
se è stata fissata, dall'udienza.
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Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che
non sia fondata su nuovi presupposti di fatto.
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Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e
previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso
giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico
ministero.
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Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.
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