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Art. 30
Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti
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Il presidente del collegio nomina senza indugio il
giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per
l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica
del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è
richiesto, nonché il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo
stesso termine, il pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.
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All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le
informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti
del collegio.
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