|
Art. 31
Pronuncia con decreto
-
In caso di eccezionale e motivata urgenza il
presidente provvede sull'istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo
stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la
comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del
decreto, nonché il termine per la costituzione delle parti.
-
All'udienza il collegio con decreto motivato conferma,
modifica o revoca il provvedimento emesso ai sensi del comma 1.
|