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Art. 32
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
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Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle
udienze di cui agli articoli
30 o 31,
chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione
pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della
definizione del procedimento.
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Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in
ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la
prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli
2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine
perentorio per la notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.
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Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere
modificato o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
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L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche
quando la legge prevede che, a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione
giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto stesso sia dichiarato
illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del
danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
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