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Art. 35

 Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale

 

  1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

  2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile.

  3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

  4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

  5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

V bis.

 

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

 

Tribunale di Biella
                                                                   


Arbitrato societario – Domande cautelari – Competenza del giudice ordinario - Sospensione delle deliberazioni societarie di cui all’art. 35 d. lgs. n. 5/2003 – Applicazione analogica esclusione.
Società a responsabilità limitata – Poteri del presidente del c.d.a. – Principio maggioritario – Inderogabilità – Obbligo di convocazione della seduta – Sussistenza.

Anche ritenendo che l’introduzione dell’arbitrato societario disciplinato dagli artt. 34, 35 e 36 del d. lgs. n. 5/2003 non impedisca la stipulazione di clausole compromissorie per arbitrato rituale od irrituale secondo le norme generali del codice di rito, la cognizione delle domande cautelari deve pur sempre radicarsi in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. se il ricorso è proposto ante causam ovvero ai sensi dell’art. 669 quater se la proposizione della domanda cautelare avviene in pendenza del giudizio di merito. Infatti, la previsione di cui al V comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce agli arbitri anche la competenza a provvedere sulla sospensione delle deliberazioni societarie, costituisce norma speciale stabilita per il solo arbitrato societario introdotto dal citato decreto in ragione della rafforzata garanzia di terzietà dell’organo privato decidente, interamente nominato da un soggetto estraneo alla società. La norma non è perciò suscettibile di estensione analogica all’arbitrato rituale ed a quello libero o irrituale disciplinati dalle regole generali di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.
L’attività del consiglio di amministrazione è governata in modo pressoché assoluto ed inderogabile dal principio maggioritario ed il presidente del collegio una gode di una posizione di supremazia rispetto agli altri componenti ma gli affida unicamente la convocazione dell’organo, la fissazione dell’ordine del giorno ed il coordinamento dei lavori delle sedute del consiglio nonché l’adeguata informazione di tutti i consiglieri sulle materie da trattare. E’, poi, implicito nell’inderogabilità del principio maggioritario il divieto di prevedere nello statuto clausole che consentano al presidente del c.d.a. di sottrarsi alla convocazione richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica ovvero all’inclusione nell’ordine del giorno di argomenti indicatigli dalla medesima maggioranza.
Tribunale Campobasso 31 ottobre 2007
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