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Art. 35
Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale
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La domanda di
arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il
registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
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Nel
procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di
cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del
codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli
articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di
trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di
procedura civile.
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Nel
procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice
di procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a
quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice
di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello
stesso codice.
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Le statuizioni
del lodo sono vincolanti per la società.
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La devoluzione
in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso
alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in
arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari
agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
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V bis.
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I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide
sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese.
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Tribunale di Biella
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Arbitrato societario – Domande cautelari – Competenza del giudice ordinario - Sospensione delle deliberazioni societarie di cui all’art. 35 d. lgs. n. 5/2003 – Applicazione analogica esclusione. Società a responsabilità limitata – Poteri del presidente del c.d.a. – Principio maggioritario – Inderogabilità – Obbligo di convocazione della seduta – Sussistenza.
Anche ritenendo che l’introduzione dell’arbitrato societario disciplinato dagli artt. 34, 35 e 36 del d. lgs. n. 5/2003 non impedisca la stipulazione di clausole compromissorie per arbitrato rituale od irrituale secondo le norme generali del codice di rito, la cognizione delle domande cautelari deve pur sempre radicarsi in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. se il ricorso è proposto ante causam ovvero ai sensi dell’art. 669 quater se la proposizione della domanda cautelare avviene in pendenza del giudizio di merito. Infatti, la previsione di cui al V comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce agli arbitri anche la competenza a provvedere sulla sospensione delle deliberazioni societarie, costituisce norma speciale stabilita per il solo arbitrato societario introdotto dal citato decreto in ragione della rafforzata garanzia di terzietà dell’organo privato decidente, interamente nominato da un soggetto estraneo alla società. La norma non è perciò suscettibile di estensione analogica all’arbitrato rituale ed a quello libero o irrituale disciplinati dalle regole generali di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c. L’attività del consiglio di amministrazione è governata in modo pressoché assoluto ed inderogabile dal principio maggioritario ed il presidente del collegio una gode di una posizione di supremazia rispetto agli altri componenti ma gli affida unicamente la convocazione dell’organo, la fissazione dell’ordine del giorno ed il coordinamento dei lavori delle sedute del consiglio nonché l’adeguata informazione di tutti i consiglieri sulle materie da trattare. E’, poi, implicito nell’inderogabilità del principio maggioritario il divieto di prevedere nello statuto clausole che consentano al presidente del c.d.a. di sottrarsi alla convocazione richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica ovvero all’inclusione nell’ordine del giorno di argomenti indicatigli dalla medesima maggioranza.
Tribunale Campobasso 31 ottobre 2007
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