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Art. 37
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
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Gli atti costitutivi delle società a responsabilità
limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le
quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il
potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione
della società.
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Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione
sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli
stessi stabilite.
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Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il
collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare
indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle
espressamente deferitegli.
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La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma
dell'articolo 1349, comma
secondo, del codice civile.
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