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Art. 38
Organismi di conciliazione
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Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono
abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle
materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
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Il
Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel
registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi
di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
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L'organismo di
conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita
presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e
comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere
allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione
costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
39.
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