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Art. 39
Imposte e spese. Esenzione fiscale
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Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
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Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il
limite di valore di venticinquemila euro.
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Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i
criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati.
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L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente.
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Le tabelle delle indennità, determinate a norma del
presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.
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