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Art. 40
Procedimento di conciliazione
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I regolamenti di procedura debbono prevedere la
riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne
garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell'incarico.
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Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di
conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta
del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione
non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle
quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in
apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito
verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di
conciliazione.
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Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono
essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a
seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, nè possono essere
oggetto di prova testimoniale.
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Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a
dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli
organismi istituiti a norma dell'articolo
38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda
giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria
dell'organismo di conciliazione.
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La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi
al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio
ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle
parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui,
può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal
vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in
tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
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Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una
clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su
istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la
sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato
dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte
interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale
di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata,
a norma dell'articolo 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di
sospensione.
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Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli
estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui
all'articolo
38.
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Se la conciliazione riesce è redatto separato processo
verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e
costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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