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Art. 42
Disposizioni finali
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Il Ministero della giustizia approva uno o più
modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla
periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei
singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo.
Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali,
delle corti d'appello e della Corte Suprema di Cassazione.
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Il presidente del tribunale, il Presidente della corte
d'appello e il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione curano che,
secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei
modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati
al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la
più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa
annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.
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Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica
nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo
comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è offerta
specificamente notizia dei dati in questione.
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