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Art. 5
Forme e termini della costituzione del convenuto
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Il convenuto deve
costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10
giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l'originale
ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione.
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In assenza di documenti da
depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto
che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi
entro dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione
dell'udienza a cui abbia provveduto altra parte.
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