Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14361 - pubb. 08/03/2016

La banca è responsabile del danno provocato dalla clausola di 'rischio cambio' Euro/Franco Svizzero inserita nel contratto di leasing senza osservare i dettami del TUF in quanto da qualificarsi 'derivato implicito' o 'derivato incorporato'

Tribunale Udine, 29 Febbraio 2016. Est. Venier.


Contratto di leasing immobiliare – Clausola “rischio cambio” Euro / franco Svizzero – Carattere aleatorio – Derivato “implicito” o “incorporato” ai sensi dello IAS 39 e dell’art. 2426 comma 11-bis c.c., (entrato in vigore il 1.1.2016) avente causa autonoma – Applicabilità TUF.

Contratto quadro ex art. 23 TUF non necessità – Mancato rispetto art. 21 comma 1 lett. a) e b) TUF nonché art. 39, 40 e 42 Reg. Consob 16190/2007 – Sussiste – Risolvibilità del contratto di finanza incorporato – Sussiste – Responsabilità civile concedente e risarcimento del danno – Sussiste.



Il fatto che la clausola avente natura aleatoria di “rischio cambio”, inserita in un contratto di leasing, il quale, di per sé, non rientra tra i servizi e le attività di investimento, né fra gli strumenti finanziari di cui all’art. 1 commi 2 e 5 T.U.F., sia stata oggetto della volontà negoziale delle parti, non esclude che ad essa si applichino le norme in materia di intermediazione finanziaria.

Tale clausola non muta la causa tipica del contratto, ma costituisce una previsione accessoria che incide sul contenuto del sinallagma negoziale e va vista come “derivato implicito / incorporato” nel contratto di leasing (IAS 39 ed art. 2426 comma 11 -bis c.c.) inscindibile dal medesimo contratto “host” (ospite), in cui, il canone mensile altro non rappresenta se non la base di calcolo sulla quale determinare il differenziale spettante all’una o all’altra parte, con una mera funzione aleatoria.

Contratto di leasing e clausola “rischio cambio” non costituiscono un contratto complesso, la cui causa negoziale (intesa come lo scopo, di contenuto economico, che le parti perseguono con la conclusione di uno specifico accordo) è unica, trattandosi, invece, di ipotesi di collegamento negoziale tra più contratti, ciascuno dotato della propria causa.

Non sussiste la nullità della clausola di rischio cambio (rectius: del contratto collegato ad essa sotteso) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 58/1998, pur non essendo stata preceduta la sua conclusione dalla stipula in forma scritta di un “contratto quadro”, quando, nel caso di una singola operazione di investimento, alla quale è assimilabile la clausola di “rischio cambio” inserita nel contratto di leasing, quanto prescrive la norma è già contenuto nel contratto che regola quella operazione di investimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 39, 40 e 42 del Reg. Consob 29.10.2007, n° 16190, riguardanti la rilevazione della “conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio”, “situazione finanziaria” ed “obiettivi di investimento”, la mancata valutazione “sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito” dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dell’operazione, senza che risulti che ricorrano le condizioni per omettere le predette informazioni e valutazioni, ai sensi dell’art. 43. dall’art. Reg. Consob citato, comporta la violazione dell’art 21 comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. 58/1998, dunque il diritto alla risoluzione del contratto derivato incorporato, nonché il risarcimento del danno. (Paolo Righini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini, Avv. Antonio Lopa, Avv. Nicola Bresciani


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