Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13485 - pubb. 12/10/2015
Vettore incaricato da altro vettore, azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, natura derogabile della disposizione di cui all'art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 e fallimento di una delle parti
Tribunale Torino, 28 Settembre 2015. Est. Gabriella Ratti.
Trasporto - Vettore incaricato da altro vettore - Azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Natura derogabile della disposizione di cui all'art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 - Fallimento di una delle parti - Applicazione delle norme speciali volte a tutelare la par condicio creditorum
La disposizione di cui all’art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 secondo cui “il vettore … il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei termini delle solo prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale” è derogabile e trova applicazione unicamente tra soggetti in bonis. Per il caso di fallimento di una delle parti contrattuali devono trovare applicazioni le norme speciali di cui alla legge fallimentare volte a tutelare la par condicio creditorum. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Andrea Balba
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